Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

di monitoraggio all’UFAM esso venga verificato da un terzo indipendente riconosciuto da quest’ultimo. Le spese per la verifica sono a carico delle imprese (cpv. 3).

Se il rapporto di monitoraggio è presentato oltre i termini stabiliti o incompleto, l’UFAM stima le emissioni di gas serra dell’impresa SSQE.

Articolo 56 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all’interno dell’impresa SSQE

Le imprese SSQE devono notificare senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento che può incidere sull’assegnazione a titolo gratuito. Vi rientrano modifiche di capacità degli impianti o chiusure (parziali) dell’impresa conformemente all’articolo 52. In questi casi l’UFAM rivaluta l’assegnazione a titolo gratuito per l’anno seguente.

Deve poi essere notificata qualsiasi modifica della struttura giuridica quali fusioni o scissioni.

Articolo 57 Compiti dei Cantoni

Le imprese che superano la soglia d’entrata per l’inclusione obbligatoria nel SSQE della Svizzera o che procedono a modifiche sostanziali di capacità, devono notificarlo alla Confederazione (obblighi di notifica conformemente agli articoli 43 e 56). Nel verificare i dati, la Confederazione dipende dal sostegno dei Cantoni, che quando rilasciano autorizzazioni d’esercizio hanno una visione d’insieme su tutti i maggiori impianti situati sul loro territorio. Questo obbligo di collaborazione dei Cantoni si rifà a quello cui già sono soggetti nell’ambito dell’ordinanza PRTR25. In particolare, i Cantoni verificano se le notifiche sono complete e coadiuvano la Confederazione nell’identificare l’impianto il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali. L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni l’elenco con gli impianti notificati.

4.4 Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni Articolo 58 Obbligo

Per adempiere al suo obbligo, un’impresa SSQE deve coprire con diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni tutte le effettive emissioni di gas serra rilevanti documentate e verificate nel rapporto di monitoraggio.

Dal 2014, la consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni deve avvenire ogni anno entro il 30 aprile per le emissioni dell’anno precedente mediante transazione di cancellazione nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. La transazione necessaria è effettuata dall’impresa SSQE.

Articolo 59 Inosservanza dell’obbligo

Le imprese SSQE che entro il 30 aprile non hanno coperto totalmente con diritti di emissione e,se ammesso, certificati di riduzione delle emissioni le loro effettive emissioni di gas serra verificate dell’anno precedente, devono pagare una sanzione di 125 franchi per tonnellata di CO2 non coperta (cpv. 1). I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se la consegna non ha luogo entro il termine stabilito, l’assegnazione a titolo gratuito per quest’anno successivo viene ridotta di conseguenza (cpv. 3). L’obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa. I corrispettivi articoli della legge federale sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

4.5 Sezione 5: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 60–68)

L’UFAM tiene già oggi un Registro dello scambio di quote di emissioni. Esso è in particolare necessario per la gestione del sistema nazionale di scambio interno di quote di emissioni. Mediante tale registro, infatti, avvengono l’attribuzione di diritti di emissione, il trasferimento di crediti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni esteri e la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Oltre alle

25 PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico); RS 814.017. 27/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060