Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

imprese SSQE, anche altri attori (imprese esentate non partecipanti al SSQE, importatori di carburanti ed esercenti di centrali termiche a combustibili fossili) operano trasferimenti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai fini del computo di certificati di riduzione delle emissioni. Inoltre, il Registro svizzero dello scambio di quote di emissione è a disposizione anche di coloro che scambiano quote di emissioni senza dover adempiere ad alcun impegno nel quadro della legge sul CO2.

Le disposizioni dell’attuale ordinanza relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni26 verranno riprese nella presente ordinanza. Di seguito vengono commentate soltanto modifiche materiali.

Commenti agli articoli 60–68 Articolo 60 Titolari del conto

Tutte le persone giuridiche e fisiche possono aprire un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Vi si tengono due diversi tipi di conti: conti per gestori e conti personali. Le imprese SSQE devono aprire un conto per gestori, mentre le altre imprese e le persone alle quali non vengono assegnati diritti di emissione, possono presentare domanda di apertura di un conto personale.

Articolo 61 Apertura del conto

Le imprese e le persone che ricevono, acquistano o che intendono scambiare diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, devono presentare una domanda di apertura del conto all’UFAM. Quest’ultimo apre i conti se sono adempiuti tutti i requisiti di cui al capoverso 2 e appena sono stati versati gli emolumenti previsti a tale scopo.

La nomina di una persona incaricata di convalidare le transazioni (cpv.2 lett. e) serve a introdurre il principio del doppio controllo. Senza l’approvazione di questa persona non si può effettuare alcuna transazione. Uno dei titolari della procura del conto o una delle persone incaricate di convalidare le transazioni può al contempo essere titolare del conto. Per migliorare la sicurezza del Registro dello scambio di quote di emissioni è obbligatoria l’autentificazione a 2 fattori con invio di SMS (smsTAN). Si chiede perciò di indicare un numero di telefono cellulare personale di tutti gli utenti (cpv.2 lett. d e lett. e).

Per coprire i costi legati alla tenuta del Registro vengono riscossi emolumenti per l’apertura e la gestione di un conto in base al corrispondente onere amministrativo. Il loro importo è fissato secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 3 giugno 200527 sugli emolumenti dell’UFAM.

Articolo 62 Recapito

Quanto ai conti personali, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa (nel caso di imprese) o il titolare del conto (nel caso di persone fisiche), entrambi i titolari della procura del conto e la persona incaricata di convalidare le transazioni devono avere un recapito in Svizzera. Tale obbligo, previsto anche nei diversi Registri UE, semplifica il contatto fra le autorità svizzere e gli utenti del Registro.

I conti che non adempiono a tale obbligo non saranno aperti. Non sono soggetti a questa norma i conti aperti prima del 1° gennaio 2012.

Articolo 63 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

Tutti i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. I crediti di emissione esistono esclusivamente in forma elettronica e non per scritto, e la loro identificazione è garantita da un numero di serie univoco. Ogni transazione o qualsiasi altro cambiamento modificano il deposito sul conto dell’utente e vengono registrati.

Articolo 65 Tenuta del Registro

Il Registro viene tenuto dall’UFAM in formato elettronico ed è basato su Internet. Gli utenti abilitati a usare il Registro possono, di massima, accedere al loro conto in qualsiasi momento con il proprio nome utente, la propria password e il smsTAN ed effettuare transazioni. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono illustrati nelle condizioni generali dell’UFAM28 relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni.

26 RS 641.712.2

27 RS 814.014

28 Condizioni generali relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni: http://www.UFAM.admin.ch/emissionshandel/05570/index.html?lang=it 28/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060