Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

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Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

5 Capitolo 5: esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese con impegno di riduzione Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 69–83)

L’esenzione dalla tassa è una misura di accompagnamento alla tassa sul CO2 per imprese di settori economici che presentano un notevole onere derivante dalla tassa rispetto al loro valore aggiunto, il che ha fortemente pregiudicato la loro competitività internazionale. Le legge trasferisce al Consiglio federale la competenze, di designare i settori economici. Le imprese che già oggi sono esentate dalla tassa sul CO2 dovranno, di massima, poterne essere esentate anche in futuro.

L’esenzione dalla tassa si riallaccia al sistema attuale, nel senso che si sviluppa ulteriormente qualcosa di collaudato e si semplifica il sistema stesso. Come nel primo periodo d’impegno (2008–2012), l’esenzione non avviene automaticamente, bensì su domanda delle imprese, che in contropartita si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas serra. L’obiettivo di riduzione consiste nel ridurre progressivamente le emissioni fino al 2020 partendo dal livello attuale. Si giudicherà in maniera definitiva il raggiungimento dell’obiettivo soltanto al termine del periodo d’impegno. Ciò da alle imprese una certa flessibilità per compensare oscillazioni annuali. In caso di grossi, duraturi cambiamenti durante il periodo d’impegno gli obiettivi possono essere valutati di nuovo. Quale ulteriore flessibilità le imprese possono inoltre far computare una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri ai fini dell’adempimento del loro impegno. Se per contro l’impresa realizza abbattimenti maggiori di quanti ne avrebbe dovuti fornire in base all’obiettivo di emissione, a determinate condizioni le viene rilasciato un attestato (cfr. art. 12).

Per semplificare il processo di fissazione dell’obiettivo, l’obiettivo di emissione per le imprese che già nel primo periodo d’impegno (2008–2012) erano esentate può essere fissato in modo standard, indicando un percorso di riduzione standard lineare di meno 10 per cento entro il 2020. Tale percorso può essere adeguato, entro una fascia compresa tra l’8 e il 12 per cento, in funzione delle prestazioni preliminari fornite nel primo periodo d’impegno. Le imprese che sono rimaste sotto il loro obiettivo di limitazione attuale possono computare le sovraprestazioni sotto forma di un percorso di riduzione più blando, mentre quelle che non sono state in grado di rispettare il loro obiettivo di limitazione devono compensare queste prestazioni mancanti con un percorso di riduzione più rigido. Le imprese che optano per il percorso di riduzione standard possono farsi esentare in base alla procedura semplificata.

Sono sottoposte a un’analisi sistematica soltanto le imprese che al posto del percorso di riduzione standard chiedono un obiettivo di emissione stabilito individualmente. L’obiettivo di riduzione individuale viene dedotto sulla scorta della procedura applicata per la fissazione dell’obiettivo nel primo periodo d’impegno, poggiante sul potenziale di provvedimenti economicamente sopportabile.

Con queste varianti di esenzione dalla tassa si continuano a considerare nella fissazione dell’obiettivo le prestazioni preliminari individuali delle imprese. Contrariamente al primo periodo d’impegno, la rendicontazione annuale di forte impatto sui provvedimenti attuati non è tuttavia più necessaria. Oltre a considerare le prestazioni preliminari nel fissare l’obiettivo, le imprese possono far computare i loro diritti di emissione rimasti inutilizzati dal primo periodo d’impegno sotto forma di un «accredito» sull’adempimento del loro impegno o chiedere la conversione in un attestato (cfr. art. 138).

Per piccole imprese che annualmente emettono meno di 1 500 tonnellate di CO2 ci deve essere un approccio semplificato all’esenzione dalla tassa: in vece di un percorso di riduzione, sulla base di una procedura standardizzata vengono stabiliti provvedimenti economicamente sopportabili. Per il raggiungimento dell’obiettivo di questo obiettivo di riduzione basato su provvedimenti è determinante unicamente se questi ultimi sono stati attuati. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva.

Commenti ai singoli articoli nell’ordinanza (art. 69–83) Articolo 69 Requisiti

Imprese a forte intensità energetica di settori economici la cui competitività internazionale è pregiudicata a causa dell’onere derivante dalla tassa sul CO2 rispetto al loro valore aggiunto e che sono quindi esposte al rischio di una rilocalizzazione della produzione all’estero, possono farsi esentare dalla tassa sul CO2. L’esenzione ha luogo mediante la restituzione della tassa sul CO2 pagata. La legge chiede alle imprese esentate dalla tassa un impegno giuridicamente vincolante alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Per poter assumere un impegno di riduzione, le imprese devono svolgere un’attività secondo l’allegato 5 (lett. a). Nell’allegato 5 sono elencate quelle attività che soddisfano i criteri ai sensi dell’articolo 31

30/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060