Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

capoverso 2 della legge sul CO2. Esse comprendono l’onere derivante dalla tassa rispetto al loro valore aggiunto e il pregiudizio arrecato alla competitività internazionale. Il grado di soddisfazione dei criteri si rifà all’attuale esenzione dalla tassa e poggia sui dati della NAMEA («National Accounting Matrix including Environmental Accounts»; matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambientali) e della Tabella Input-Output svizzera (IOT). Nell’allegato 5 sono elencati anche i produttori di energia che producono calore o freddo ed eventualmente corrente elettrica in impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e lo forniscono fisicamente a imprese di cui all’allegato 5 o lo immagazzinano in reti di calore o di freddo a distanza regionali. Non sono oggetto dell’allegato 5 i grossi impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica che secondo l’articolo 16 della legge sul CO2 sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni o che secondo l’articolo 22 della medesima legge sono soggetti all’obbligo di compensazione. Per i riscaldamenti centralizzati e per il calore e il freddo immagazzinati in reti di teleriscaldamento a corto raggio locali, non si può chiedere l’esenzione dalla tassa. Se necessario, l’allegato 5 viene esteso (cfr. art. 137).

Per le piccole imprese che annualmente emettono meno di 100 tonnellate di CO2, l’onere di esecuzione per un’esenzione dalla tassa non sarebbe più proporzionato. Sono perciò escluse dall’esenzione dalla tassa (lett. b).

Il limite di sistema dell’impegno si definisce attraverso il perimetro geografico degli impianti stazionari dell’impresa e le emissioni di gas serra determinanti. Si tratta di emissioni di CO2 dall’utilizzo di combustibili regolari fossili e di combustibili alternativi fossili, emissioni di CO2 da processi e, sempre che ciò sia rilevante per l’impresa, emissioni di altri gas serra. Non vengono incluse le emissioni prodotte da carburanti.

È possibile che più imprese assumano congiuntamente un impegno di riduzione, ad esempio se a tale scopo formano una persona giuridica comune o se trasferiscono i diritti e i doveri concernenti l’esenzione dalla tassa a una persona giuridica. L’impresa è il destinatario dell’obbligo (cpv. 2).

Le imprese possono farsi esentare dalla tassa in base alle tre varianti seguenti:

a) un obiettivo di emissione fissato individualmente può essere chiesto da tutte le imprese (art. 70);

b) un obiettivo di emissione fissato in modo standard può essere chiesto dalle imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2 e che nel 2013 vorrebbero continuare a beneficiare senza interruzioni dell’esenzione conformemente all’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge (art. 71);

c) un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti può essere chiesto da piccole imprese le cui effettive emissioni di gas serra ammontano annualmente al massimo a 1 500 tonnellate di CO2eq (art. 72).

Articolo 70 Obiettivo di emissione fissato individualmente

Un obiettivo di riduzione con percorso di riduzione individuale (obiettivo di emissione) può essere chiesto da tutte le imprese corrispondenti ai principi dell’articolo 69 dell’ordinanza sul CO2. L’obbligo contempla per ogni impresa un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO2eq che stabilisce la quantità di emissioni di gas serra che possono venire emesse durante il secondo periodo d’impegno (2013–2020). Si verifica il raggiungimento dell’obiettivo al termine del periodo d’impegno. L’obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza delle emissioni di gas serra storiche delle imprese sulla base di un percorso di riduzione lineare fino al punto di arrivo nel 2020 (cpv. 1).

Il capoverso 2 lettera a definisce il punto di partenza del percorso di riduzione all’inizio del periodo d’impegno, che si calcola dalla media delle effettive emissioni di gas serra storiche dell’impresa dei due anni precedenti la presentazione della richiesta. In caso di esenzione dal 2013, il 2010 e il 2011. Le emissioni di CO2 dalla produzione di energia elettrica negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica esistenti vengono considerate nello stabilire il punto di partenza solamente per quanto l’energia elettrica è impiegata per la propria produzione. Le emissioni di CO2 imputate all’energia elettrica immessa in rete devono quindi essere compensate da provvedimenti adottati dall’impresa.

Conformemente al capoverso 2, il punto di arrivo del percorso di riduzione individuale si rifà ai criteri di cui all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2. Si rifà inoltre alla tecnica utilizzata nell’impresa, ai provvedimenti già adottati per limitare le emissioni di gas serra, al potenziale di riduzione rimanente, all’economicità dei provvedimenti di riduzione e alle tasse risparmiate. Il potenziale di riduzione va in

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