Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
ogni caso dedotto sistematicamente. Quanto chiesto per la presentazione del potenziale dipende, tra l’altro, anche dalle dimensioni e dalla complessità dell’impresa.
Articolo 71 Obiettivo di emissione fissato in modo standard
Un obiettivo di emissione con percorso di riduzione standard può essere chiesto dalle imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2 e che nel 2013 vorranno beneficiare senza interruzioni dell’esenzione conformemente all’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge (cpv. 1).
L’obbligo contempla per ogni impresa un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO2eq che stabilisce la quantità di emissioni di gas serra che possono venire emesse durante il secondo periodo d’impegno (2013–2020). Si verifica il raggiungimento dell’obiettivo al termine del periodo d’impegno. L’obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza delle emissioni di gas serra storiche delle imprese sulla base di un percorso di riduzione standard lineare fino al punto di arrivo nel 2020 (cpv. 2).
Nell’allegato 8, dopo che è stato stabilito un percorso di riduzione standard (cpv. 3), il punto di partenza all’inizio del periodo d’impegno nel 2013 è definito quale media delle effettive emissioni di gas serra storiche dell’impresa degli anni 2010 e 2011. Cambiamenti dei limiti di sistema dell’impresa rispetto al primo periodo d’impegno vengono considerate nel calcolare il punto di partenza.
Il punto di arrivo si calcola dal percorso di riduzione standard lineare fino al 2020. Nel determinarlo si considerano le prestazioni preliminari fornite. Le imprese che nel primo periodo d’impegno hanno superato il loro obiettivo di riduzione ricevono un percorso di riduzione più blando. Nel caso contrario, il percorso di riduzione sarà più rigido. La considerazione delle prestazioni preliminari muta il valore dell’obiettivo fino al 2 per cento verso l’alto o verso il basso. Nell’allegato 8 è rappresentata la formula per il computo delle prestazioni preliminari. Per calcolare l’adeguamento del percorso di riduzione standard è determinante il rapporto degli adempimenti superiori o inferiori rispetto alle emissioni ammesse dal primo anno dell’esenzione dalla tassa fino al 2011. In base a questo fattore di calcolo, nel 2020 l’adeguamento standardizzato del percorso di riduzione standard avverrà tra meno 8 e meno 12 per cento rispetto al punto di partenza.
Articolo 72 Obiettivo di riduzione basato su provvedimenti
Un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti può essere chiesto da piccole imprese, con un volume massimo di 1 500 tonnellate di CO2eq all’anno quale valore indicativo (cpv. 1).
L’obbligo dell’impresa consiste in un obiettivo di riduzione assoluto in tonnellate di CO2eq che deve essere raggiunto mediante determinati provvedimenti durante il secondo periodo d’impegno (2013– 2020) (cpv. 2). Ai provvedimenti sono attribuiti determinati effetti di riduzione. Alla fine del periodo d’impegno si verifica se i singoli provvedimenti sono stati attuati.
Il capoverso 3 definisce il volume dell’obiettivo di riduzione. Basato su provvedimenti, esso si rifà ai criteri di cui all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2. Si rifà inoltre alla tecnica utilizzata nell’impresa, al potenziale di riduzione rimanente, all’economicità dei provvedimenti di riduzione e alle tasse risparmiate. Le emissioni di CO2 da energia elettrica prodotta negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e immessa in rete, fanno aumentare l’obiettivo di riduzione (lett. d). Queste emissioni supplementari dovute all’energia elettrica devono essere compensate da provvedimenti adottati dall’impresa. Il potenziale di riduzione va in ogni caso dedotto sistematicamente.
Articolo 73 Domanda di esenzione dalla tassa
Le imprese che vogliono essere esentate dalla tassa devono inoltrare all’UFAM una domanda con una proposta di un obiettivo per ridurre le emissioni. Affinché le autorità possano giudicare se l’obiettivo di emissione fissato individualmente o l’obiettivo di riduzione di un’impresa soddisfa i requisiti della legge, la domanda deve essere documentata in modo plausibile e sistematico. Per facilitare l’esecuzione, l’esenzione viene concessa annualmente all’inizio dell’anno civile, dopo che l’autorità ha esaminato l’obiettivo di riduzione delle emissioni proposto secondo i requisiti della presente ordinanza. L’eventuale revisione e adeguamento della proposta richiedono tempi più lunghi. Il capoverso 1 stabilisce pertanto che, per poter garantire l’esenzione a partire dall’anno civile successivo, le imprese devono inoltrare la domanda alle autorità al più tardi entro il 1° settembre dell’anno precedente. In casi motivati, e su domanda, viene concessa una proroga del termine. Per esenzioni dal 1° gennaio 2013, la domanda all’UFAM va inoltrata entro il 1° giugno 2013 (art. 143 cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce quali indicazioni deve contenere in ogni caso la domanda: per chiarire se l’impresa svolge un’attività di cui all’allegato 5, vengono richieste le indicazioni necessarie a tale scopo
32/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060