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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
2Il promotore notifica inoltre alla commissione d'etica competente l'arresto o l'interruzione di una sperimentazione clinica svolta in un determinato luogo, nonché gli eventi di cui agli articoli 68 e 69 sopraggiunti nel luogo di svolgimento di una sperimentazione.
Capitolo 5: Registrazione
Art. 72 Registri ammessi
1 Il promotore deve iscrivere le sperimentazioni cliniche autorizzate:
a. in un registro primario riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)21; o
b. nel registro della Biblioteca medica nazionale degli Stati Uniti d'America22.
2I dati formulati in una lingua nazionale della Svizzera devono inoltre essere registrati in una banca dati complementare della Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 3.
3 Il promotore può delegare tale obbligo allo sperimentatore.
Art. 73 Contenuto e momento della registrazione
1 Il promotore iscrive:
a. i dati di cui all'allegato 5 numero 1 in un registro secondo l'articolo 72 capoverso 1;
b. i dati di cui all'allegato 5 numero 2 nella banca dati complementare secondo l'articolo 72 capoverso 2.
2I dati devono essere registrati nella versione autorizzata dalla commissione d'etica competente. La registrazione deve essere effettuata al più tardi prima dello svolgimento della sperimentazione clinica; è fatto salvo il capoverso 3.
3Le sperimentazioni cliniche in cui il medicamento in esame è somministrato per la prima volta a persone adulte (sperimentazioni cliniche della fase I) devono essere registrate al più tardi entro un anno dalla loro conclusione.
4Il promotore o lo sperimentatore da esso delegato deve aggiornare almeno una volta all'anno i dati registrati. È fatto salvo il capoverso 5.
5 Le modifiche dei seguenti dati devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro autorizzazione o esecuzione:
a. stato del reclutamento di persone per la sperimentazione clinica;
b. criteri d'inclusione ed esclusione;
c. conclusione o arresto della sperimentazione clinica.
21 Il registro può essere consultato all'indirizzo: www.who.int/ictrp
22 Il registro può essere consultato all'indirizzo: www.clinicaltrials.gov