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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Sperimentazioni cliniche

c. comportano una disabilità permanente o grave, benché temporanea; oppure

d. comportano un'anomalia congenita o una malformazione congenita.

3Per le sperimentazioni cliniche della categoria B, lo sperimentatore notifica entro 7 giorni alla commissione d'etica competente qualsiasi evento con esito letale. Fanno eccezione gli eventi che non sono sottoposti all'obbligo di notifica in virtù del protocollo della sperimentazione.

4 Per le sperimentazioni cliniche della categoria A, lo sperimentatore notifica entro 7 giorni alla commissione d'etica competente qualsiasi evento con esito letale, se ciò è previsto nel protocollo della sperimentazione o se la commissione d'etica lo ha richiesto.

Art. 69 Reazioni gravi inattese e indesiderate

1Se durante una sperimentazione clinica si manifestano nelle persone partecipanti casi sospetti di una reazione grave inattesa (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR), lo sperimentatore deve documentarli e notificarli al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

2Sono considerate reazioni indesiderate (Adverse Reactions, AR) i sintomi o gli eventi sfavorevoli e involontari che si manifestano in persone partecipanti a una sperimentazione svolta in Svizzera di cui non si può escludere che siano imputabili all'intervento in esame. Sono considerate gravi le reazioni ai sensi dell'articolo 68 capoverso 2.

3Lo sperimentatore notifica quanto prima alla commissione d'etica competente, ma al più tardi entro 7 giorni, qualsiasi reazione inattesa e indesiderata con esito letale; per le altre reazioni gravi inattese il termine è di 15 giorni.

4 Se per valutare un caso sospetto di una reazione grave inattesa è necessario togliere la cecità, ciò deve essere effettuato da un'istanza indipendente dal promotore e dallo sperimentatore.

Art. 70 Rapporto sulla sicurezza delle persone partecipanti

1Lo sperimentatore sottopone una volta all'anno alla commissione d'etica competente un elenco degli eventi di cui agli articoli 68 e 69 e su questa base le presenta un rapporto sul grado di gravità di tali eventi, sul relativo nesso di causalità con l'intervento e sulla sicurezza delle persone partecipanti.

2 Per le sperimentazioni cliniche che sono condotte anche all'estero sulla base dello stesso protocollo della sperimentazione, nell'elenco e nel rapporto di cui al capoverso 1 devono figurare anche gli eventi sopraggiunti all'estero.

Art. 71 Notifiche e rapporti per le sperimentazioni cliniche multicentriche

1Per le sperimentazioni cliniche multicentriche, gli obblighi di notifica e di fare rapporto di cui agli articoli 65 lettere b−c nonché 67 –70 spettano al promotore nei confronti della commissione direttiva.