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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Sperimentazioni cliniche
Variante «Modello standard»:
Art. 64 Classificazione
1 Una sperimentazione clinica rientra nella categoria A, se l'intervento relativo alla salute in esame:
a. è ritenuto un intervento standard o indicato come opzione in una direttiva riconosciuta; e
b. corrisponde alle specifiche dello standard o della direttiva, segnatamente per quanto concerne l'indicazione e il modo di applicazione, o diverge da queste solo in misura minima.
2 Una sperimentazione clinica rientra nella categoria B se l'intervento relativo alla salute in esame:
a. non è ritenuto un intervento standard né indicato come opzione in una direttiva riconosciuta;
b. è ritenuto un intervento standard o indicato come opzione in una direttiva riconosciuta, ma la sua applicazione nella sperimentazione clinica diverge in misura più che minima dalle specifiche dello standard o della direttiva; oppure
c. è ritenuto come potenzialmente nocivo dalla bibliografia.
Variante «Modello intervento»:
Art. 64 Classificazione
1Una sperimentazione clinica rientra nella categoria A se l'intervento relativo alla salute in esame comporta solo rischi e incomodi minimi.
2Una sperimentazione clinica rientra nella categoria B se l'intervento relativo alla salute in esame comporta rischi e incomodi più che minimi.
3 Su domanda dello sperimentatore la commissione d'etica può decidere di attribuire una sperimentazione clinica della categoria B alla categoria A se:
a. l'intervento relativo alla salute in esame è ritenuto un intervento standard o indicato come opzione in una direttiva riconosciuta ed è stato effettuato conformemente alle disposizioni d'applicazione; oppure
b. l'applicazione diverge dalle specifiche dello standard o della direttiva solo in misura minima.
Sezione 2: Procedura presso la commissione d'etica competente
Art. 65 Disposizioni applicabili
Sono applicabili per analogia: