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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Sperimentazioni cliniche

Art. 74 Responsabilità

Il promotore è responsabile dell'esattezza e della completezza dei dati registrati.

Art. 75 Portale

1L'accesso pubblico a informazioni relative a sperimentazioni cliniche condotte in Svizzera è garantito mediante l'accesso pubblico informatizzato a un registro o a più registri (portale).

2 Il portale permette segnatamente di:

a. collegare i dati della banca dati complementare con quelli del registro ammesso secondo l'articolo 72 capoverso 1;

b. cercare le sperimentazioni cliniche mediante parole chiavi.

3La gestione del portale e della banca dati complementare della Confederazione è garantita dall'UFSP.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 76 Aggiornamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati 1–5 conformemente agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli aggiornamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

Art. 77 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di registrazione

Il promotore di una sperimentazione clinica autorizzata che non è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della LRUm deve iscrivere entro sei mesi i dati di cui all'allegato 5 numero 1 in un registro secondo l'articolo 72 capoverso 1.

Art. 78 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 14 giugno 199323 concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica,

2. ordinanza del 17 ottobre 200124 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici.

3. ordinanza del 30 giugno 199325 sugli studi HIV.

23 RS 235.154

24 RS 812.214.2

25 RS 818.116