Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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- In Svizzera alcune definizioni del medesimo tenore assumono un altro significato rispetto al RB.

Occorre menzionare in particolare il concetto di «immissione sul mercato», che secondo il RB è definito come prima messa a disposizione sul mercato, nella quale la messa a disposizione sul mercato riguarda l’impiego. In questo modo l’immissione sul mercato del RB si differenzia anche dall’immissione sul mercato del regolamento REACH e CLP.

- Alcuni dei concetti utilizzati nell’UE si discostano dalle definizioni utilizzate dal diritto svizzero, seb-

bene le definizioni coincidano (per es. «miscela»/«preparato»).

- I regolamenti o le direttive dell’UE fanno riferimento a molti altri regolamenti o direttive, i principali

dei quali sono già stati recepiti dal diritto svizzero: in questo caso nel RB si indicherà la normativa svizzera corrispondente.

Cpv. 6

Formulazione invariata dell’attuale art. 2 cpv. 3 OBioc.

Capitolo 2: Condizioni per l’immissione sul mercato

Sezione 1: Disposizioni generali

La registrazione, che con il diritto vigente comportava una procedura di omologazione semplificata per i biocidi a basso rischio è sostituita da una procedura di omologazione semplificata (cfr. art. 11i). Il riconoscimento di un’autorizzazione da uno Stato membro dello SEE che già secondo il diritto vigente aveva il carattere di un’omologazione, rimane invariato. Ora si aggiunge il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione. Altra novità: il commercio parallelo rappresenta una forma di omologazione. Alcuni biocidi non necessitano di omologazione per l’immissione sul mercato: in questo caso è sufficiente una comunicazione all’organo di notifica. Se l’organo di notifica non formula alcun parere entro il termine il biocida può essere immesso sul mercato. Questo sistema corrisponde alla notifica di nuove sostanze prevista dall’art. 16 in combinato disposto con l’art. 31 OPChim.

Art. 3 Obbligo di omologazione o comunicazione

Cpv. 1

Secondo il RB (art.17 par. 1) è necessaria un’autorizzazione affinché i biocidi possano essere «messi a disposizione sul mercato» e «usati». Invece della «messa a disposizione sul mercato» del RB, nella revOBioc ci si attiene al criterio dell’«immissione sul mercato» della LPChim (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. i LPChim). L’«uso» del RB (cfr. art. 3 par. 1 lett. k) è molto più vasto di quello previsto dall’ordinanza. Siccome tuttavia in Svizzera l’importazione di un biocida a scopo privato non rappresenta un’immissione sul mercato, ne consegue che nel nostro Paese si presuppone che esso sia omologato in Svizzera solo per l’uso professionale o commerciale.

Cpv. 2

bis

Corrisponde all’attuale cpv. 1 OBioc.

Cpv. 3

Si stabilisce che in determinati casi per l’immissione sul mercato di un biocida sia sufficiente comunicare l’intenzione all’autorità e che quest’ultima non manifesti obiezioni contro l’immissione sul mercato. Nei casi qui definiti non è necessaria alcuna omologazione. Questa prassi corrisponde alla procedura per la notifica di una nuova sostanza dell’art. 16 in combinato disposto con l’art. 31. Si tratta pertanto di un compromesso tra l’omologazione e la libera immissione in commercio.

Lett. a: i biocidi che sono autorizzati in uno Stato dello SEE secondo la procedura semplificata possono essere immessi sul mercato in Svizzera senza omologazione se è stata fatta comunicazione all’autorità 30 giorni prima dell’immissione sul mercato prevista e se l’autorità non ha preso posizione entro questo termine (cfr. art. 13c revOBioc). Tale semplificazione per l’immissione sul mercato deriva dal fatto che molto probabilmente questi biocidi comportano un rischio molto basso, se non inesistente, e pertanto non necessitano di omologazioni (in caso di omologazione l’organo di notifica per i prodotti chimici dispone dei dati sul prodotto, che devono essere allegati alla domanda; attualmente questo requisito non