Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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ter
Cpv. 3 (cpv. 1 vigente)
ter
L’attuale termine di vendita previsto dal cpv. 1 OBioc riguarda ora i nuovi tipi di riconoscimento e di omologazione.
Cpv. 4 (cpv. 2 vigente)
Si è deciso in maniera concorde di utilizzare il termine «rinnovo» contenuto nel RB (art. 41 e 46).
Art. 9 Elenchi dei principi attivi
Cpv. 1
La numerazione degli attuali allegati 1 e 2 OBioc è stata adeguata alla struttura del RB, senza modificare il meccanismo di base del recepimento degli elenchi dei principi attivi dell’UE (nel MRA vigente questo meccanismo è stato sancito anche a livello di diritto internazionale pubblico). Il nuovo allegato 2 corrisponde in ampia misura all’allegato 1, i cui principi attivi approvati dalla Commissione europea nell’UE non sono riportati in un allegato del RB, bensì pubblicati sul sito Internet dell’ECHA in rapporto alle decisioni della Commissione su principi attivi specifici. Il recepimento dei principi attivi autorizzati dall’UE nell’allegato 2 dell’OBioc rappresenta dunque lo stato attuale degli elenchi ECHA, costantemente aggiornati, dei principi attivi autorizzati al momento del recepimento. Fatte queste premesse diventa evidente che qualsiasi adattamento dell’allegato 2 dell’OBioc rappresenta solo un’istantanea della situazione europea momentanea.
Lett. a: nell’allegato I RB e nell’allegato 1 revOBioc sono riportati in particolare i principi attivi contenuti nell’allegato I A (principi attivi a basso rischio) della direttiva 98/8/CE (cfr. spiegazioni relative all’allegato 1). L’elenco di tutti i principi attivi dell’allegato I è uno dei requisiti per poter utilizzare la procedura di omologazione semplificata.
Lett. b: nell’allegato 2 revOBioc sono elencati i principi attivi che sono stati autorizzati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione secondo il RB. L’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati, pubblicato elettronicamente dall’ECHA (art. 9 par. 2 RB) è costantemente aggiornato. In questo elenco si indica inoltre se un principio attivo è candidato alla sostituzione (art. 9 cpv. 2).
Lett. c: il riferimento all’elenco dei principi attivi notificati rimane immutato.
Art. 10 Immissione sul mercato di principi attivi (abrogato)
L’art. 10 vigente è abrogato: secondo la definizione i principi attivi «presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore» sono biocidi (art. 2 cpv. 1 lett. a). Per questi principi attivi valgono le disposizioni per i biocidi in materia di immissione sul mercato e di utilizzo. Se non sono immessi sul mercato o utilizzati «nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore», i principi attivi esulano dal campo di applicazione dell’OBioc. Per questo motivo l’art. 10 in vigore deve essere abrogato. Anche il RB non contiene disposizioni speciali per la messa a disposizione sul mercato o l’immissione sul mercato di principi attivi.
Sezione 2a: Condizioni per le omologazioni OE e OnE e disposizioni particolari per le famiglie di biocidi
Le omologazioni OE e OnE, come menzionato al capitolo 2 delle presenti spiegazioni, sono contenute nel MRA in vigore. In vista della sua continuazione, per questi tipi di omologazione devono essere riprese le nuove disposizioni del RB in maniera equivalente dal punto di vista materiale, ossia i requisiti per l’omologazione devono essere identici. L’entità delle novità giustifica l’aggiunta di una sezione con nuovi articoli.
Art. 11 Condizioni generali
Cpv. 1
La nuova riserva dell’art. 11h per il rilascio di un’omologazione OE o OnE consiste nella cosiddetta valutazione comparativa. In questo caso si valuta se esistono alternative con rischi inferiori (cfr. art. 11h).