Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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è giustificato). Questa disposizione corrisponde alla procedura di cui all’art. 27 RB, secondo cui un biocida autorizzato nell’UE secondo la procedura semplificata può essere messo a disposizione sul mercato in tutti gli Stati membri senza bisogno del reciproco riconoscimento (previa notifica dello Stato membro interessato 30 giorni prima dell’immissione sul mercato). Si tratta dunque del tentativo del legislatore locale di evitare inutili ostacoli tecnici al commercio qualora ciò sembri giustificato in termini di tutela della salute e dell’ambiente.

Lett. b: le stesse motivazioni valgono per i biocidi che appartengono a una famiglia di biocidi omologata (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e art. 13d revOBioc). In questo caso peraltro non si tratta di una particolarità elvetica, poiché questa disposizione deriva dall’applicazione dell’art. 17 par. 6 RB (cfr. anche considerando 36 RB).

Lett. c: per gli stessi motivi, per i biocidi a scopi di ricerca e sviluppo (R&S) non è necessaria alcuna omologazione (cfr. art. 13f revOBioc). Questa disposizione corrisponde a quella dell’art. 56 RB.

Cpv. 5

Attuazione dell’art. 56 par. 2 RB. Fatta eccezione per la ricerca e lo sviluppo, ora oggetto del cpv. 3, il nuovo cpv. 5 riguarda l’oggetto del disciplinamento nel cpv. 2 in vigore.

Art. 4 Biocidi non omologabili

Cpv. 1

Lett. c: attuazione del RB. Il tipo di prodotto 20 è stato stralciato dall’allegato VI RB e all’attuale tipo di prodotto 23 è stato attribuito il numero 20.

Cpv. 2

In accordo con l’art. 56 RB per la ricerca e lo sviluppo non sono più necessarie autorizzazioni. L’organo di notifica può vincolare le emissioni sperimentali a oneri (cfr. art. 13f).

Art. 5 Portata dell’omologazione e persona richiedente

Cpv. 1

Attuazione dell’art. 17 par. 3 RB.

Cpv. 3

Secondo il MRA vigente per i tipi di omologazione interessati anche un’impresa con sede nell’UE può chiedere un’omologazione. Con un nuovo MRA ciò potrebbe riguardare altri tipi di omologazione.

Art. 6 Sostanze di base per l’impiego quali biocidi (abrogato)

L'abrogazione, senza sostituzione, è la conseguenza dell'adeguamento al RB. Nel RB si è rinunciato a un «Elenco delle sostanze di base destinate ai biocidi con indicazione dei requisiti comunitari» (allegato IB direttiva 98/8/CE).

Art. 7 Tipi di omologazione

Lett. a-c (generale): queste disposizioni corrispondono al diritto vigente secondo i n. 1-3 dell’art. 7 lett. a dell’OBioc in vigore. Sono stati adeguati solamente i rinvii ai nuovi allegati 1 e 2 (cfr. spiegazioni relative all’art. 9).

Lett. b: L’omologazione OnE prevede una costosa valutazione del principio attivo ed i prodotti omologati in tale modo possono essere immessi sul mercato solamente in Svizzera. Finora dunque l’omologazione OnE non ha assunto alcun significato pratico, in ogni caso dall’entrata in vigore dell’ordinanza nel 2005 non è stata fatta alcuna domanda per questo tipo di omologazione.

Lett. c: l’omologazione ON è una disposizione transitoria (prettamente svizzera) che non ha alcuna corrispondenza nella legislazione europea e per questo non è nemmeno contenuta nel MRA.