Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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Lett. d: nell’adeguamento della descrizione dell’omologazione OC transitoria (prettamente svizzera) si è considerato che queste omologazioni non fossero più rilasciate, ma che potessero ancora essere prorogate. Questo tipo di omologazione non è oggetto del MRA.

Lett. e: l’abbreviazione OE è stata eliminata per evitare confusione con i riconoscimenti (in tedesco iniziano entrambi con la lett. «A»: «Ausnahmesituationen», situazioni eccezionali, e «Anerkennungen», riconoscimenti). Non si rilevano altre modifiche rilevanti.

Lett. f: introduzione di un nuovo tipo di omologazione, analogo alle procedure di autorizzazione semplificate dell’UE (capo V RB). L’omologazione semplificata riguarda i biocidi a basso rischio e sostituisce l’attuale registrazione.

Lett g: corrisponde al riconoscimento dell’art. 7 lett. c dell’OBioc vigente, sostanzialmente non è cambiato nulla (cfr. spiegazioni relative all’art. 12 revOBioc).

Lett. h: introduzione del riconoscimento di un’omologazione dell’Unione (capo VII RB, cfr. spiegazioni relative all’art. 2 cpv. 2 lett. m e art. 12 revOBioc).

Lett. i: introduzione dell’omologazione degli stessi biocidi secondo l’art. 17 par. 7 RB. L’omologazione degli stessi biocidi era già prevista dall’OBioc vigente con il titolo di «formulazione quadro» (cfr. art. 15 cpv. 2 OBioc). Diversamente dalla direttiva 98/8/CE, questa procedura è menzionata esplicitamente nel RB, anche se solo come approccio. Per questo motivo è descritta in maniera corrispondente nell’art. 15 revOBioc.

Lett j: introduzione di un’omologazione per il commercio parallelo, analogamente all’art. 53 RB. Si tratta di una novità assoluta nella normativa in materia di biocidi (cfr. spiegazioni relative all’art. 13a revO-Bioc).

Art. 8 Durata di validità

Cpv. 1

Le durate di validità delle omologazioni sono adeguate a quelle del RB (le sottofattispecie sono elencate in ordine discendente della durata di validità). Inoltre è disciplinata la durata dell’immissione sul mercato e dell’uso a titolo professionale o commerciale di biocidi non soggetti all’obbligo di omologazione.

Lett. a: la durata delle approvazioni della Commissione europea per i principi attivi deve essere rispettata anche in futuro, mentre solitamente le omologazioni di biocidi non devono avere più lunga validità che nell’UE.

Lett. b: la durata di validità per le omologazioni OnE si basa sulla durata di validità delle omologazioni ON di cui alla lett. c numero 2.

Lett. c: adeguamenti terminologici.

Lett. d: adeguamento alla durata di validità di cui all’art. 55 par. 1 RB.

Lett. e-h: viene ripresa la durata di validità delle omologazioni dell’UE o dei suoi Stati membri.

Lett. i: l’art. 56 RB non prevede alcuna durata di validità. Peraltro la Commissione europea può emanare disposizioni più dettagliate circa questo articolo tramite regolamento di applicazione (art. 56 par. 4 RB).

bis

Cpv. 2 (cpv. 1 vigente)

bis

I rimandi contenuti nel cpv. 1 in vigore sono adeguati ai nuovi allegati 1 e 2 (cfr. spiegazioni relative all’art. 9).

Per ogni principio attivo la Commissione europea decide in merito all’approvazione o al rifiuto con un regolamento di applicazione.