Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Lett. a: l’allegato VI RB (principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi) deve costituire anche in Svizzera la base per la valutazione dei biocidi. Le modifiche alla lett. a n. 1-4 derivano dall’art. 19 par. 1 lett. b n. i-iv RB.
Lett. b: riprende il contenuto dell’art. 19 par. 1 lett. c RB.
Lett. d: riprende il contenuto dell’art. 19 par. 1 lett. f RB.
Lett. e: questa disposizione rappresenta l’art. 19 par. 1 lett. e RB. I regolamenti (CEE) n. 315/93, n. 1935/2004, n. 396/2005, n. 470/2009 e la direttiva 2002/32/CE menzionati corrispondono in ampia misura agli atti normativi svizzeri menzionati.
Cpv. 2
Applicazione dell’art. 19 par. 9 RB.
Art. 11a Altre condizioni
Cpv. 1
Le disposizioni sono riprese per adeguamento dei rinvii dell’art. 11 cpv. 3 OBioc.
Cpv. 2
Le disposizioni sono riprese con i miglioramenti linguistici dell’art. 11 cpv. 4 OBioc.
Art. 11b Diritto di richiedere concentrazioni massime
Questa disposizione avviene in applicazione dell’art. 19 par. 7 RB. Come nell’UE, all’interno del campo di applicazione del RB, un richiedente ha la facoltà di domandare le concentrazioni massime o i valori massimi nella legislazione in materia di derrate alimentari e di alimenti per animali. In questo modo il rapporto tra l’OBioc e la legislazione in materia di derrate alimentari e di alimenti per animali viene disciplinata in modo più chiaro che in passato. Si tratta di uno strumento inedito in Svizzera: a un singolo individuo si consente di incaricare le autorità competenti per la legislazione in materia di derrate alimentari e di alimenti per animali di definire in un’ordinanza le concentrazioni massime e i valori massimi corrispondenti.
Art. 11c Fattori di valutazione
La valutazione e l’omologazione degli usi devono avvenire secondo gli stessi criteri del RB. Le lett a-e revOBioc corrispondono all’art. 19 par. 2 lett. a-e RB.
Art. 11d Limitazione dell’omologazione a determinati usi
Questa disposizione si basa sull’applicazione dell’art. 19 par. 3 RB (cfr. considerando 28 RB). In questo modo si deve garantire che siano immessi sul mercato solamente i biocidi il cui profilo di rischio è stato valutato nel quadro dell’omologazione. L’impiego del medesimo biocida per un uso diverso rispetto a quello indicato nella domanda di omologazione in determinati casi può produrre rischi completamente diversi e riguardare dunque la tutela della salute e dell’ambiente.
Art. 11e Biocidi destinati al pubblico
L’art. 43 OBioc prevede già il divieto di fornitura per i biocidi con determinate proprietà pericolose. Nella nuova normativa europea è stata introdotta una disposizione analoga nel RB. Tuttavia il divieto di fornitura non è disciplinato in un articolo speciale sulla fornitura di biocidi, bensì nell’art. 19 RB, che definisce i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione. Pertanto un biocida destinato al pubblico non può essere autorizzato se il prodotto presenta le caratteristiche elencate nel par. 4 dell’art. 19 RB. Le relative disposizioni sono state riprese integralmente nell’art. 11e revOBioc. L’art. 43 cpv. 2 OBioc è dunque divenuto obsoleto ed è stato abrogato.
Art. 11f Deroghe ai requisiti
Cpv. 1