Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Cpv. 2
Enumera i criteri che sono fatti valere dalle autorità per stabilire l’identità del prodotto di riferimento omologato in Svizzera con il prodotto da importare parallelamente. Le disposizioni sono adeguate a quelle del RB (capo X) e si differenziano dalle esigenze per il commercio parallelo di prodotti fitosanitari di cui all’art. 36 OPF.
Sezione 3a: Obbligo di fornire garanzie per i biocidi con microrganismi
Grazie a questa nuova sezione autonoma non è più necessario il titolo per l’attuale art. 13a, che diventa il nuovo art. 13b, dal contenuto invariato.
Sezione 3b: Obbligo di comunicazione per i biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la procedura semplificata e per le famiglie di biocidi
Art. 13c Biocidi provenienti dall’UE e dall’AELS omologati applicando la procedura semplificata
Come già spiegato in merito all’art. 11i, per i biocidi che conformemente al RB sono autorizzati in UE secondo la procedura semplificata vige l’obbligo di comunicazione conforme al RB. Secondo l’art. 3 cpv. 3 lett. a revOBioc se entro 30 giorni (art. 13c) l’organo di notifica non ha formulato alcun parere, questi biocidi possono essere immessi sul mercato, etichettati secondo le prescrizioni.
Art. 13d Biocidi di una famiglia di biocidi
È sancito l'obbligo di comunicazione per i prodotti di una famiglia di biocidi omologata. Questa disposizione corrisponde all’art. 17 par. 6 RB e stabilisce i dati necessari per la comunicazione e le eccezioni per le quali non sono necessarie comunicazioni. L’obbligo di comunicazione con successiva valutazione da parte dell’autorità e il concludente rilascio del prodotto, se entro il termine previsto (30 giorni) l’autorità non formula alcun parere contrario, è un compromesso tra l’omologazione e la libera immissione sul mercato. Questa semplificazione garantita per l’immissione sul mercato deriva dal fatto che nel corso dell’omologazione della famiglia di biocidi l’autorità ha svolto una valutazione minuziosa entro il «margine» richiesto e il biocida che deve essere ora immesso sul mercato si è mosso entro questo «margine».
I criteri che, dopo la comunicazione di un biocida di una famiglia di biocidi, le autorità devono far valere nel quadro della loro valutazione di 30 giorni derivano dall’art. 11f.
Sezione 3c: Obbligo di documentazione e comunicazione per la ricerca e lo sviluppo
Art. 13e Obbligo di documentazione per la ricerca e lo sviluppo
Queste disposizioni, corrispondenti all’art. 31 vigente, hanno richiesto un modesto adeguamento contenutistico all’art. 56 RB. Rimane da osservare che per quanto concerne l’obbligo di documentazione e comunicazione, rispetto alle precedenti indicazioni della direttiva 98/8/CE, ora non vi sono più distinzioni tra ricerca e sviluppo volti alla produzione e scientifici. Elemento da riprendere dall’UE è inoltre il concetto completo di uso ai sensi del RB; per questo motivo nell’applicazione nella revOBioc è stato scelto il concetto completo di «utilizzazione». Ciò corrisponde di fatto alla situazione della R&S, nella quale figura in primo piano l’uso a scopo sperimentale e non l’immissione sul mercato dei prodotti.
Art. 13f Obbligo di comunicazione per le emissioni sperimentali
Questa nuova disposizione, corrispondente all’art. 32 vigente, ha richiesto solo un modesto adeguamento all’art. 56 RB (cfr. spiegazioni relative all’art. 13e).
Sezione 4: Procedura di domanda di omologazione e dichiarazione d’intenti
Art. 14 In generale
Cpv. 1
Si rende chiara la competenza dell’organo di notifica per la presentazione delle domande di omologazione. L’abrogazione della registrazione è una conseguenza della sua sostituzione con l’omologazione semplificata (art. 11i revOBioc). Il riconoscimento o il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione