Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’informazione e della comunicazione, coperta dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), dalla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) e dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Se un’impresa è tenuta ad adottare determinate misure, essa ha diritto, in virtù dell’articolo 36, a indennità che tengano conto degli interessi delle imprese per l’adozione di tali misure.

Negli ultimi anni, le aziende di alcuni settori si sono riunite su base volontaria per garantire le loro prestazioni d’importanza vitale in caso di crisi. La Confederazione accoglie con favore questo genere di iniziative private, che sono in linea di principio da preferire rispetto a provvedimenti prescritti dallo Stato. Accordi di questo tipo comportano tuttavia alcuni punti deboli: nessuna impresa può essere forzata a partecipare e ciò può generare il rischio di una distorsione della concorrenza. Inoltre, in caso di crisi, l’attuazione tempestiva dei provvedimenti decisi con i mezzi del diritto privato potrebbe rivelarsi difficile a fronte di partner riluttanti. L’articolo 6 prevede la possibilità per il settore privato che il Consiglio federale conferisca obbligatorietà generale a un accordo settoriale, vincolando così anche chi non vi ha aderito. Un’impresa che non rispetta l’accordo può esservi obbligata con i mezzi previsti dal diritto amministrativo o penale. Per il conferimento dell’obbligatorietà generale, l’accordo deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a-d. Una maggioranza qualificata delle imprese del pertinente ramo economico deve aderirvi e l’accordo deve essere conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di approvvigionamento. L’accordo garantisce l’uguaglianza giuridica, non viola disposizioni cogenti federali e cantonali e non porta durevolmente pregiudizio ad altri rami economici. Un accordo settoriale non può dunque in alcun modo costituire un ostacolo alla concorrenza né escludere il principio della concorrenza. Infine, ci si attende che l’accordo porti un considerevole beneficio a tutta l’economia.

2.2.2 Sezione 2: Costituzione di scorte (art. 7-15)

Fin dagli inizi, la costituzione di scorte ha rappresentato uno dei principali pilastri dell’approvvigionamento economico del Paese. Se il mercato non riesce più a soddisfare la domanda di beni fondamentali in seguito a una crisi, le scorte che vengono rese disponibili in caso di necessità costituiscono un prezioso strumento dell’AEP. La Confederazione, tuttavia, non detiene tali scorte, ma delega il compito a imprese che non hanno la funzione esclusiva di gestire le scorte, bensì producono o distribuiscono le merci soggette all’obbligo di costituire scorte. Queste sono quindi integrate nella rete di distribuzione e possono essere tempestivamente immesse sul mercato in caso di necessità. Vari sono gli strumenti a disposizione dell’AEP ai fini della costituzione di scorte. Il più noto e importante è la costituzione di scorte obbligatorie. Concepito nelle sue linee generali prima della Seconda guerra mondiale, il meccanismo è stato più volte migliorato sulla base delle esperienze e adeguato alla nuova realtà economica, politica e giuridica. Nonostante le scorte obbligatorie siano state notevolmente ridotte dopo la Guerra fredda, il sistema non richiede cambiamenti fondamentali. Le correzioni necessarie riguardano singoli punti, come ad esempio la liberazione delle scorte obbligatorie. Inoltre, la struttura della sezione riguardante la costituzione di scorte sarà snellita rispetto alla legge vigente.

La costituzione di scorte è incentrata su beni critici d’importanza vitale che rischiano, secondo l’esperienza, di scarseggiare rapidamente in caso di crisi. Il Consiglio federale può quindi subordinare determinati beni d’importanza vitale al regime delle