Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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Particolare rilevanza assume dunque la questione della modifica e della soppressione delle scorte obbligatorie. Prima di sopprimere la propria scorta obbligatoria o eliminarne una parte, il depositario deve rimborsare per intero o proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione (art. 13 cpv. 2). Inoltre, prima di poter eliminare le scorte i proprietari devono adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia per gli ammortamenti e le altre indennità fornite. È fatta salva la liberazione delle scorte obbligatorie secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera f, che consente al proprietario, in caso di disciplinamento, di immettere sul mercato le merci liberate se la situazione lo richiede con urgenza. Alcuni depositari non dispongono tuttavia della sufficiente liquidità per saldare immediatamente i propri debiti in caso di modifica o soppressione delle scorte. Si è constatato che la maggior parte delle imprese assoggettate all’obbligo di costituire scorte obbligatorie non ha previsto nei propri bilanci accantonamenti a questo scopo. Il capoverso 3 prevede che, in questi casi, il proprietario debba fornire alla Confederazione adeguate garanzie, affinché la merce possa essere ceduta gradualmente e i debiti possano essere saldati in più fasi grazie al ricavato di ciascuna vendita. Ciò permette di evitare un blocco delle merci.
Non in tutti i casi, tuttavia, il Consiglio federale deve prescrivere l’obbligo generale di costituire scorte. Per determinati beni che concernono solo un numero ristretto di importatori, produttori, trasformatori o distributori, la Confederazione può accordare, come è accaduto finora, una costituzione di scorte volontaria (art. 14). Tale variante di costituzione delle scorte va sempre privilegiata, se l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento può essere raggiunto con l’accordo di tutte le parti. Dal momento che tali scorte devono essere costituite volontariamente per imprese specifiche, esse non potranno essere messe a disposizione di altre imprese in caso di disciplinamento.
Se un’impresa che fornisce beni d’importanza vitale alla clientela non riesce o riesce solo in parte a far fronte all’obbligo di costituire scorte, la Confederazione può, in via eccezionale, costituire tali scorte in sua vece. In tale frangente s’impone tuttavia la massima cautela. L’approvvigionamento economico del Paese è innanzitutto compito dell’economia (art. 3 cpv. 1) e ciò implica in linea di principio anche l’adeguata pianificazione delle risorse nonché la costituzione di scorte.
2.2.3 Sezione 3: Fondo di garanzia (art. 16-18)
Nonostante la concessione di consistenti sgravi fiscali da parte della Confederazione, gli oneri e i rischi finanziari legati alla costituzione di scorte obbligatorie sono ingenti a causa dei costi del capitale e della conservazione. Per tale ragione, fin dall’inizio, i settori interessati dalla costituzione di scorte obbligatorie hanno costituito organismi privati, con la funzione di assumere tali costi e di compensare i rischi legati a un ribasso dei prezzi. Questo modello fondato esclusivamente sull’intervento privato (l’iniziativa proviene sempre dall’economia) ha finora dato prova di estrema efficacia e non vi è dunque alcuna ragione di modificarlo. Per evitare distorsioni della concorrenza, tutti i depositari delle scorte devono essere coinvolti in questo sistema. Ciò è possibile solo perché il Consiglio federale può vincolare i proprietari di scorte a partecipare al fondo di garanzia del loro ramo economico a copertura dei costi di deposito o delle perdite di prezzo (art. 16 cpv. 3). Si tratta quindi di un’adesione obbligatoria, disposta dallo Stato, sulla quale né il depositario né la