Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1-4)
Le disposizioni introduttive degli articoli 1-4 sono di natura programmatica. L’articolo 1 definisce oggetto e scopo della legge, vale a dire garantire l’approvvigionamento economico del Paese in situazioni di grave penuria alle quali l’economia non è in grado di far fronte. L’articolo 2 contiene le definizioni di approvvigionamento economico del Paese, settori e immissione in commercio. L’articolo 3 capoverso 1 afferma che l’approvvigionamento economico del Paese è compito dell’economia. Ciò richiama al principio di sussidiarietà, centrale per la legislazione svizzera sull’approvvigionamento del Paese. I provvedimenti possono essere adottati solo quando l’economia non è più in grado di garantire con le proprie forze l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale. Ciò significa anche che in una situazione di grave penuria lo Stato non si sostituisce alle imprese, bensì adotta provvedimenti volti a metterle in condizione di assumere nuovamente la propria funzione di approvvigionamento nell’interesse del Paese, dei suoi abitanti e del suo sistema economico. L’economia e l’ente pubblico collaborano per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (articolo 3 capoverso 3).
L’articolo 4 fornisce una descrizione generale dei beni e dei servizi d’importanza vitale. Sono considerati d’importanza vitale i beni e i servizi che, direttamente o nell’ambito dei processi economici (produzione, importazione, consumo), sono necessari per ovviare a situazioni di grave penuria. Le categorie di beni e servizi considerati d’importanza vitale sono riportate a titolo esemplificativo ai capoversi 2 e 3. Gli esempi mostrano come non si tratti solo di prodotti precisi, ma anche delle risorse e dei mezzi d’esercizio nonché dei sistemi di produzione, di distribuzione e di servizi connessi. È inutile ad esempio procurare o conservare un bene d’importanza vitale se non è possibile, in caso di necessità, impiegarlo secondo le disposizioni a causa della mancanza di mezzi di trasporto, di comunicazione o di risorse energetiche. Per tale ragione l’avamprogetto, al contrario del diritto vigente, accorda ai servizi un’importanza perlomeno equivalente a quella dei beni. Anche se spesso i servizi hanno un legame diretto o indiretto con i beni, soprattutto per quanto concerne quelli destinati al consumo interno, provvedimenti nell’ambito dei servizi possono essere adottati anche quando una grave crisi dell’approvvigionamento colpisce un settore specifico come quello dei trasporti o delle telecomunicazioni.
2.2 Capitolo 2: Misure preparatorie (art. 5-27)
Senza un livello minimo di preparativi è molto difficile, se non impossibile, gestire una crisi e soprattutto farlo nei tempi adeguati. Un livello minimo di preparativi è indispensabile, ma solleva la questione di quali sforzi siano necessari e sostenibili. Dal momento che ogni crisi è unica sotto il profilo economico e politico, non è opportuno prepararsi a ogni eventualità, anche perché molte situazioni sono del tutto imprevedibili. Le misure preparatorie devono essere ridotte al minimo e concepite in modo tale da poter essere adottate in maniera mirata e flessibile indipendentemente dalla natura della crisi. Le misure preparatorie sono di tipo sia materiale sia formale, ma soprattutto di natura organizzativa, poiché devono tenere conto dei mezzi economici e politici a disposizione di Stato ed economia.