Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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2.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali (art. 5-6)
Secondo l’articolo 5 capoverso 1, il Consiglio federale incarica i settori di prendere le misure preparatorie necessarie sia per permettere un intervento tempestivo in caso di situazioni di penuria imminente o già sopraggiunta, sia per garantire il buon funzionamento delle infrastrutture critiche e delle imprese chiave per l’approvvigionamento del Paese con beni e servizi d’importanza vitale.
In considerazione delle scorte limitate delle imprese, del principio delle consegne just in time e della forte dipendenza da servizi e alimentazione energetica a carattere permanente, l’aumento della resistenza delle imprese d’importanza vitale è uno degli aspetti cardine della revisione (cfr. n. 1.3.4). Per questo il Consiglio federale deve avere la competenza di obbligare le imprese che hanno un’importanza particolare per l’approvvigionamento del Paese a prendere provvedimenti per garantire il loro funzionamento e ad allestire misure tecniche e amministrative (art. 5 cpv. 2). Si intende così evitare che vasti settori dell’economia siano paralizzati per lunghi periodi a causa di un guasto alle infrastrutture critiche (informatica, comunicazione o approvvigionamento elettrico), scatenando il crollo dell’approvvigionamento e della vita economica, con ripercussioni imprevedibili per il Paese. Le imprese sono di particolare importanza per l’approvvigionamento del Paese soprattutto se non vi sono sufficienti possibilità di sostituzione in caso di blocco delle loro prestazioni d’importanza vitale. Il principio di sussidiarietà impone tuttavia la massima cautela in merito a tali obblighi. In ragione degli enormi danni che una crisi potrebbe causare, il Consiglio federale deve comunque avere la possibilità d’intervenire nei casi più complessi. È il caso ad esempio di prescrizioni volte a garantire l’approvvigionamento elettrico a breve termine. Non sono previsti invece provvedimenti strutturali come l’obbligo per le centrali energetiche di prevedere riserve per la produzione di energia elettrica.
Le misure dell’AEP, in particolare le prescrizioni vincolanti, sono attuate in modo sussidiario a vario titolo nel quadro dei preparativi. Innanzitutto trovano applicazione i provvedimenti volontari presi dall’economia per rafforzare la gestione della continuità e delle crisi. L’AEP può sostenere tali sforzi con appelli e raccomandazioni, rendendo al tempo stesso la popolazione consapevole dell’eventualità di una crisi dell’approvvigionamento. È il caso ad esempio di raccomandazioni concernenti il mantenimento di capacità di riserva adeguate (minimal operating requirements MOR), della stipula di accordi di fornitura, della certezza di disporre di una forza lavoro specializzata o ancora di raccomandazioni di natura generale riguardanti il business continuity management. I provvedimenti per il rafforzamento della resistenza devono da una parte essere elaborati coinvolgendo per quanto possibile gli attori interessati ed essere coordinati con le istituzioni rilevanti della Confederazione e dall’altra fondarsi su strumenti già a disposizione della Confederazione o dell’economia.
Le regolamentazioni in materia di competenze in vigore per altri ambiti giuridici restano invariate. Le attività e i compiti già esercitati da altre autorità federali di regolamentazione e sorveglianza hanno sempre la priorità su eventuali misure preparatorie dell’AEP. In particolare va tenuto conto della sfera di competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nel campo dell’approvvigionamento elettrico o delle tecnologie