Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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Sono subordinati al regime delle scorte obbligatorie gli importatori, i produttori, i trasformatori o chi immette in commercio i beni per la prima volta (art. 8 cpv. 1). Chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d’importanza vitale è dunque tenuto a concludere un contratto. Il Consiglio federale stabilisce la cerchia delle imprese assoggettate a tale obbligo emanando ordinanze per i singoli beni che sottostanno alla costituzione di scorte. Ad oggi, l’obbligo di costituire scorte obbligatorie è funzione della quantità di beni messi sul mercato in un determinato periodo di tempo. Dal momento che la costituzione di scorte obbligatorie non è sempre possibile né opportuna, per esempio nel caso di piccoli importatori o produttori, l’UFAE deve avere la facoltà di definire eccezioni all’obbligo di concludere un contratto (art. 8 cpv. 3).

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, secondo la propria valutazione delle scorte per un periodo determinato, il fabbisogno da coprire nonché la quantità e la qualità di ogni bene d’importanza vitale subordinato al regime delle scorte obbligatorie (art. 9). Finora ciò è avvenuto mediante istruzioni dipartimentali all’attenzione delle organizzazioni delle scorte obbligatorie. Una tale istruzione individuale, impartita dal Dipartimento a un’organizzazione con cui non ha un rapporto giuridico diretto, può essere tuttavia discutibile dal punto di vista giuridico. Si tratta dunque di stabilire se l’ordinanza dipartimentale, di obbligatorietà generale, non sia la forma più adatta allo scopo. L’articolo 10 elenca espressamente, come nella legge in vigore, gli essentialia dei contratti per scorte obbligatorie.

Secondo l’articolo 11 capoverso 2, chi è assoggettato all’obbligo di costituire scorte può delegare tale compito a terzi qualificati, a condizione che il contratto per scorte obbligatorie lo preveda. Per terzi qualificati s’intendono soprattutto depositari professionisti, comunità di conservazione delle scorte o altri proprietari di scorte obbligatorie. Dopo la Guerra fredda, molti depositi di scorte sono stati dismessi in seguito alla netta riduzione dei depositi di scorte obbligatorie previsti. Se, in caso di minaccia di crisi, fosse necessario aumentare nuovamente lo spazio a disposizione, l’ottenimento di depositi e cisterne in via amichevole potrebbe rivelarsi difficile. In tal caso, l’articolo 11 capoverso 3 autorizza il DEFR a conferire il diritto d’espropriazione a chi è assoggettato all’obbligo di costituire scorte. La procedura si svolgerebbe conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (RS 711).

Le scorte obbligatorie devono appartenere esclusivamente al depositario delle scorte obbligatorie (art. 12 cpv. 1) per due ragioni: in caso di disciplinamento, l’autorità competente deve poter disporre della merce in ogni momento senza doversi confrontare con terzi come ad esempio un creditore pignoratizio. Inoltre, la questione della proprietà ha un ruolo cruciale per quanto concerne il diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno (art. 23-24). I diritti reali e obbligatori di terzi potrebbero compromettere la posizione della Confederazione in quanto garante di mutui per scorte obbligatorie in caso di insolvenza del proprietario. La proprietà esclusiva di tali merci è particolarmente importante in virtù del fatto che le scorte sono beni mobili che, di norma, non possono essere separate e conservate sotto chiave e su cui non può dunque gravare un diritto di pegno. Il capoverso 2 prevede una deroga per i casi in cui alcuni proprietari s’impegnino solidalmente nei confronti della Confederazione e, all’occorrenza, nei confronti del mutuante affinché la Confederazione possa accedere in ogni momento alle scorte obbligatorie.