Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
scorte obbligatorie (art. 7 cpv. 1). Per determinati beni subordinati a tale regime si parla dunque di costituzione di scorte obbligatorie.
La costituzione di scorte obbligatorie si fonda da sempre su un contratto di diritto pubblico, un accordo tra un’autorità statale e un privato secondo le norme del diritto pubblico. Tali contratti si basano in linea generale sul diritto privato, a meno che il diritto pubblico non preveda altre norme. Dal momento che l’autorità assume, in virtù della propria funzione sovrana, una posizione di forza rispetto al privato, di recente sono stati avanzati dubbi di carattere dogmatico in merito all’adeguatezza del contratto quale strumento per disciplinare la costituzione di scorte obbligatorie. I sostenitori di tali dubbi ritengono che la decisione rappresenti lo strumento più adatto alla funzione sovrana esercitata dalla Confederazione. A favore del mantenimento del contratto per scorte obbligatorie depone il fatto che si tratti di uno strumento collaudato da decenni, ormai fortemente radicato nell’economia. In ognuno di questi contratti vi è un margine di manovra quanto alle disposizioni riguardanti i contenuti essenziali del contratto (essentialia). È dunque possibile negoziare entro certi limiti la quantità, la qualità e il luogo di deposito delle scorte. La conclusione di un contratto per scorte obbligatorie è di competenza dell’UFAE. Se un contratto non è concluso in tempo utile con l’impresa interessata, l’UFAE decide in merito alla sua conclusione (art. 7 cpv. 3).
Dal momento che in passato la costituzione di scorte riguardava soprattutto beni d’importazione, tale regime veniva applicato mediante le autorizzazioni d’importazione. Per importare beni soggetti all’obbligo di costituire scorte, è dunque necessario concludere con la Confederazione un contratto per scorte obbligatorie e conservare in modo permanente una determinata parte dei beni importati. L’autorizzazione generale d’importazione serve a registrare a livello amministrativo le imprese assoggettate all’obbligo di costituire scorte e ad assicurare le entrate dei fondi di garanzia. In termini di applicazione, questo sistema si rivela molto efficace soprattutto per quanto concerne i fondi privati di garanzia (cfr. n. 2.2.3). Visto il netto incremento della produzione interna (in particolare di cereali, zucchero e oli alimentari), questo sistema è sottoposto a una pressione crescente a livello internazionale, in quanto solo le importazioni sono gravate dai contributi ai fondi di garanzia. Inoltre, questa correlazione tra contributi ai fondi di garanzia e importazioni potrebbe generare conflitti con i vincoli in materia di diritto commerciale se l’imposizione doganale, costituita dai contributi menzionati e dal dazio all’importazione, dovesse superare il livello massimo convenuto con l’OMC o con i partner di libero scambio, quindi anche con l’UE. Per tale ragione, nel 2001 per alcuni prodotti è stato introdotto il sistema della prima messa in commercio. Esso consente di gravare in modo uniforme i prodotti importati e quelli indigeni, eliminando la correlazione tra contributi ai fondi di garanzia e importazioni. Mentre vari settori, come quelli degli importatori di antibiotici e di concimi, sono passati da anni con soddisfazione al sistema della prima messa in commercio, altri continuano ad opporvisi, considerando l’autorizzazione generale d’importazione uno strumento esecutivo efficace per la riscossione dei contributi ai fondi di garanzia e ritenendo che il passaggio a un altro sistema implicherebbe un aumento degli oneri amministrativi. In un primo tempo i due sistemi potrebbero essere mantenuti in parallelo. Ciò spiega la ragione dell’inserimento del sistema delle autorizzazioni d’importazione quale variante dell’articolo 7 nell’avamprogetto di legge posto in consultazione.