Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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corporazione incaricata possono pronunciarsi (DTAF B-7972/2008). Tale corporazione è tenuta ad accettare come membro un depositario con il quale la Confederazione ha concluso un contratto per scorte obbligatorie e dal quale essa esige l’affiliazione all’organizzazione incaricata del fondo di garanzia. Chi immette in commercio i beni per la prima volta è tenuto a versare nel fondo comune i contributi relativi alla prima immissione in commercio ovvero all’importazione della merce. Tali contributi si ripercuotono sui prezzi di vendita pagati dai consumatori. Con circa 15 franchi pro capite all’anno (2011) per tutti i prodotti assoggettati alla costituzione di scorte obbligatorie, i costi per il consumatore risultano tuttavia contenuti. Tale importo può essere considerato come una sorta di premio assicurativo in caso di crisi.
I fondi di garanzia sono patrimoni separati privati a destinazione vincolata e devono essere gestiti separatamente dal patrimonio della corporazione incaricata (art. 16 cpv. 1). I regolamenti di un’organizzazione incaricata dell’amministrazione dei fondi di garanzia possono divergere dalle disposizioni del diritto privato. Se riguardano la costituzione, l’adeguamento o la soppressione di fondi di garanzia, devono essere approvati dall’UFAE (art. 16 cpv. 2). Inoltre, l’ottenimento e l’utilizzazione delle risorse necessarie sottostanno alla stretta vigilanza della Confederazione (art. 17 cpv. 1). In qualità di organizzazioni di auto-aiuto dell’economia, i fondi di garanzia non possono in linea di principio realizzare profitti. La Confederazione vigila sul fatto che le risorse prelevate siano proporzionate ai bisogni finanziari legati alla costituzione di scorte. Se la Confederazione constata che tali risorse sono superiori all’importo necessario o che vengono distribuite tra i membri, ordinerà gli adeguamenti del caso (art. 17 cpv. 2).
Continuando, per alcune merci soggette all’obbligo di costituire scorte, a riscuotere un contributo sulla loro importazione (cfr. n. 2.2.2 sull’art. 7), in caso di abolizione dei dazi doganali per ragioni politico-commerciali le entrate del fondo di garanzia verrebbero meno o le risorse del fondo diminuirebbero. Tale condizione si verificherebbe perché i contributi sarebbero considerati, nonostante il loro carattere di diritto privato, come dazi dai nostri partner stranieri e potrebbero quindi andare incontro a misure di riduzione dei dazi. In virtù dell’articolo 18, il Consiglio federale può fissare l’importo massimo dei contributi, mentre il capoverso 2 garantisce che tale abolizione non possa gravare esclusivamente sul fondo di garanzia. In tali casi, i dazi e i contributi al fondo di garanzia vanno diminuiti in proporzione.
2.2.4 Sezione 4: Finanziamento della costituzione di scorte, tasse e garanzie (art. 19-25)
La Confederazione ha sempre svolto la funzione di garante per i mutui volti a finanziare le scorte obbligatorie. Così facendo fornisce un contributo fondamentale al finanziamento delle merci (art. 19). Il proprietario delle scorte obbligatorie, una volta fornito alla banca un vaglia cambiario, ottiene un mutuo a un tasso vantaggioso, che la banca concede sulla scorta della garanzia di prim’ordine offerta dalla Confederazione. L’UFAE ha concluso con le banche svizzere mutuanti un accordo di portata generale, rivelatosi molto efficace, in merito alle modalità di gestione dei crediti per le scorte obbligatorie.
Le scorte obbligatorie devono essere assicurate contro tutti i rischi usuali. In caso di insolvenza del proprietario delle scorte obbligatorie, la Confederazione può chiedere