Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Confederazione deve accordare il proprio sostegno solo se l’economia fornisce una reale prestazione propria, che non potrebbe essere attuata senza aiuto finanziario.

Nel quadro delle misure preparatorie, tali prestazioni possono essere accordate ai privati solo se contribuiscono notevolmente a rafforzare, nell’ambito della prevenzione, i sistemi d’importanza vitale nell’interesse generale dell’approvvigionamento del Paese (cpv. 1 lett. a). Si tratta soprattutto di aumentare la resistenza dei processi logistici come ad esempio il buon funzionamento delle installazioni necessarie per l’informazione e la comunicazione, indispensabili per l’economia, le autorità e la popolazione e dunque vitali per tutto il sistema economico. In una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta, le misure da promuovere devono contribuire notevolmente all’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale (cpv. 1 lett. b). I principali destinatari di tali prestazioni sono imprese di produzione e di trasformazione nonché altre imprese d’importanza vitale per l’approvvigionamento del Paese. Le prestazioni pecuniarie o le garanzie permettono dunque di continuare ad attuare misure indispensabili, se queste non possono più essere realizzate in seguito alla crisi e l’economia non è più in grado di garantire in modo sufficiente l’approvvigionamento. La decisione in merito a quali misure concrete meritino di essere sostenute va presa caso per caso. Anche in questo ambito le autorità necessitano di un certo margine di manovra, segnatamente in caso di una situazione di grave penuria, dal momento che, a seconda della natura di tale situazione, le problematiche sono praticamente impossibili da definire in anticipo. La necessità di sostenere singole misure e il loro ordine di priorità sono fattori variabili ed è dunque indispensabile che sia la Confederazione ad assumere la competenza di definire quali misure promuovere e a quali condizioni.

La garanzia di aiuti finanziari è disciplinata dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1). In virtù di tale legge, la Confederazione può effettuare pagamenti diretti o concedere fideiussioni o garanzie. Mentre le prestazioni pecuniarie non rimborsabili gravano direttamente sulle finanze federali, fideiussioni e garanzie non comportano per forza un obbligo di pagamento. La Confederazione è tenuta al pagamento solo se il beneficiario non riesce a far fronte ai propri impegni. In questi casi la Confederazione può richiedere garanzie, se queste non le spettano già per legge.

La concessione di aiuti finanziari può essere fatta dipendere da un determinato comportamento del beneficiario. Tale strumento di promozione prevede tuttavia che siano tenuti in conto anche gli interessi del fornitore della prestazione (cpv. 2). È necessario ponderare gli interessi dell’approvvigionamento del Paese (garanzia di una prestazione d’importanza vitale) e quelli del possibile destinatario (vantaggi derivanti dalla misura o prestazione). Contrariamente alle indennità, gli aiuti finanziari sostengono un’attività svolta su base volontaria. In virtù della sussidiarietà dell’attività dello Stato nell’ambito dell’AEP, è importante che un destinatario fornisca prestazioni per principio nel proprio interesse e adotti di propria iniziativa misure volte a rafforzare i processi di produzione, trasformazione e distribuzione. Questa ponderazione degli interessi determina la natura e la portata degli aiuti finanziari. Se un obiettivo può essere raggiunto con una garanzia o un mutuo rimborsabile, l’ipotesi di un pagamento diretto decade. Le garanzie per finanziare scorte obbligatorie (art. 19 segg.) e mezzi di trasporto (art. 34-35) sottostanno a disposizioni particolari.