Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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menti menzionati agli articoli 29 capoverso 1 e 30 capoverso 1 sono di natura e intensità diverse. Più provvedimenti possono essere adottati in parallelo per raggiungere determinati obiettivi nell’ambito del disciplinamento. Tutte le misure di disciplinamento possono essere applicate sia per situazioni di penuria già sopraggiunte sia in caso di minaccia. I beni e i servizi d’importanza vitale menzionati all’articolo 4 sono oggetto delle singole misure di disciplinamento. La maggior parte delle misure di disciplinamento citate mira a sostenere o incrementare l’offerta del mercato. Gli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 conferiscono al Consiglio federale la competenza di concludere negozi giuridici a spese della Confederazione ai fini dell’applicazione di provvedimenti vincolanti. Dal momento che la garanzia dell’approvvigionamento del Paese è innanzitutto compito dell’economia, anche questa disposizione ha carattere sussidiario. In una situazione di grave penuria, può tuttavia essere necessario che la Confederazione attui provvedimenti propri per garantire alcune prestazioni di approvvigionamento. Anche in questo caso il presupposto è rappresentato dal fatto che l’economia non sia più in grado di far fronte alla situazione. In casi simili la Confederazione potrebbe ad esempio procedere all’acquisto di merci.

Beni (art. 29)

Ciò concerne innanzitutto i beni d’importanza vitale. Se un aumento dell’offerta non è sufficiente a colmare una lacuna nell’approvvigionamento, è possibile ricorrere ad altri provvedimenti per limitare, in modo diretto o indiretto, la domanda. Tra i provvedimenti classici di controllo della domanda rientra l’attribuzione di quantità definite come il razionamento, le limitazioni dell’utilizzo, del consumo e dell’offerta o il contingentamento (art. 29 lett. a e b).

Un controllo della trasformazione e della produzione (art. 29 lett. c) richiede nella maggior parte dei casi un tempo più lungo per dare i suoi effetti. Profondi adeguamenti della produzione, come riconversioni della produzione o programmi di estensione delle colture nel settore alimentare, sono molto poco adatti a un disciplinamento di breve o medio termine ed entrano in linea di conto solo in caso di crisi prolungata. Per tale ragione vanno privilegiati i provvedimenti volti ad aumentare la produzione a più breve termine, come la modifica puntuale di alcuni processi del settore industriale. Un aumento dell’offerta di mercato di beni d’importanza vitale può essere raggiunta soprattutto ricorrendo alle scorte obbligatorie e ad altre scorte (art. 29 lett. f). La liberazione di scorte obbligatorie ha effetti rapidi e permette di evitare crolli dell’approvvigionamento a breve termine. In una prospettiva a medio termine, questo provvedimento insieme ad altri può riuscire a integrare l’offerta del mercato. L’obbligo di fornitura (art. 29 lett. g), associato alla liberazione delle scorte obbligatorie, rappresenta innanzitutto una misura di accompagnamento per evitare l’accaparramento di merci e l’aumento illecito dei prezzi. I provvedimenti di promozione delle importazioni (art. 29 lett. h) mirano a incoraggiare il settore privato a importare beni d’importanza vitale che non acquisterebbe senza tali incentivi a causa del rischio finanziario troppo elevato. Tra gli incentivi vi sono ad esempio il temporaneo ampliamento dei contingenti doganali, la riduzione di dazi e imposte, il raggruppamento delle importazioni o altri provvedimenti simili. La limitazione delle esportazioni (art. 29 lett. i) è un provvedimento adottato per garantire le scorte interne, nel caso in cui consumatori stranieri, in seguito a una perturbazione dell’offerta nei loro Paesi, intensifichino l’acquisto di beni in Svizzera.