Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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Servizi (art. 30)
La logistica dei trasporti, i servizi d’informazione e di telecomunicazione nonché l’approvvigionamento energetico costituiscono, con le loro funzioni trasversali, la base che consente di approvvigionare il Paese con beni e servizi. La maggior parte di questi servizi si completa vicendevolmente ed è in un rapporto di interdipendenza. Così, ad esempio, l’approvvigionamento elettrico non può essere garantito senza installazioni TIC funzionanti. I servizi d’informazione e di telecomunicazione o, ad esempio, il funzionamento di un terminal di trasbordo delle merci dipendono a loro volta da un approvvigionamento energetico costante. Le interdipendenze tra le varie infrastrutture critiche vengono registrate dall’UFPP in collaborazione con i servizi competenti nell’ambito dell’inventario PIC. L’articolo 4 capoverso 4 precisa che i servizi d’importanza vitale comprendono anche le risorse e i mezzi d’esercizio necessari. Tale principio si applica per analogia anche ai provvedimenti qui in discussione per contrastare le situazioni di grave penuria. I provvedimenti adottati nel settore dei servizi per assolvere il complesso compito dell’approvvigionamento possono variare notevolmente in termini di natura, estensione e intensità.
La maggiore importanza accordata ai servizi dall’AEP si riflette anche nell’elenco delle misure di disciplinamento. In virtù dell’articolo 30, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito alla protezione, all’esercizio, all’utilizzazione e alla messa in servizio di infrastrutture e mezzi di trasporto. Ciò accade segnatamente per infrastrutture del settore dell’approvvigionamento energetico, dell’informazione, della comunicazione e della logistica dei trasporti (art. 30 lett. a). Le prescrizioni in materia di protezione ed esercizio puntano al mantenimento di determinati servizi e delle relative installazioni durante la crisi. La Confederazione può disporre direttamente o indirettamente di una determinata infrastruttura o di un mezzo di trasporto prescrivendone l’utilizzazione o la messa in servizio. La nozione di messa in servizio comprende varie forme e diversi livelli della messa a disposizione, quali la requisizione classica, la locazione, l’affitto o la messa in servizio obbligatoria come ad esempio il noleggio forzato. In quest’ultimo caso il proprietario è tenuto a mettere in esercizio il proprio mezzo di trasporto o le proprie infrastrutture secondo le istruzioni della Confederazione o di un terzo da essa incaricato, senza che la Confederazione stessa assuma una responsabilità imprenditoriale. La Confederazione può inoltre obbligare le imprese di servizi a estendere, limitare o sospendere l’offerta secondo le necessità dell’approvvigionamento del Paese (art. 30 lett. b).
Infine, il Consiglio federale può imporre l’obbligo di fornire prestazioni (art. 30 lett. c). In tale definizione rientrano non solo servizi di trasporto e altri servizi, ma anche prestazioni che i lavoratori di un’impresa possono essere tenuti a fornire temporaneamente in luogo di quelle convenute contrattualmente. In caso di pandemia, ad esempio, ciò può significare che le persone attive nella sanità pubblica o in altri settori critici come l’approvvigionamento elettrico, l’informazione, la comunicazione o i trasporti non possano prendere ferie o debbano lavorare di notte o nel fine settimana. Un tale intervento non significa tuttavia che il datore di lavoro sia libero di derogare a suo piacimento alle norme del diritto del lavoro. Un provvedimento di questo tipo impone la massima cautela ed è ammesso solo se la situazione lo rende assolutamente necessario.