Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.3.3 Prezzi (art. 31)

Nella maggior parte dei casi, le prescrizioni in materia di prezzi non hanno una funzione autonoma, ma sono innanzitutto misure accompagnatorie che, nel quadro di un disciplinamento, concorrono al successo della misura principale. Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1, il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi solo per beni e servizi oggetto di disciplinamento. In caso di sorveglianza dei prezzi in virtù della legge sull’approvvigionamento del Paese, il Sorvegliante dei prezzi della Confederazione va coinvolto nei lavori. L’organizzazione della sorveglianza nonché le modalità concrete di collaborazione tra l’UFAE e il Sorvegliante dei prezzi dovranno essere stabilite insieme alle misure di disciplinamento a livello di ordinanza.

Oltre alla sorveglianza dei prezzi, il Consiglio federale può, ai sensi del capoverso 2, emanare prescrizioni sui margini per beni e servizi d’importanza vitale. Il vantaggio rispetto alle prescrizioni concernenti il prezzo massimo risiede nel fatto che le imprese continuano a essere stimolate, nonostante i margini ridotti, a rifornire il mercato con beni e servizi. L’applicazione delle prescrizioni sui margini non dovrebbe rivelarsi troppo complessa. Un test pratico del 2003, realizzato nel quadro dei preparativi delle misure di disciplinamento connessi all’intervento degli USA in Iraq, ha dimostrato che, per il mercato dei carburanti, le prescrizioni sui margini rappresentano uno strumento adeguato e accettato. I beni e i servizi oggetto di prezzi regolamentati quali energia elettrica, telecomunicazioni, medicamenti o zucchero non sono interessati dai provvedimenti in materia di prezzi previsti dalla legislazione sull’approvvigionamento del Paese, in quanto retti da altre basi legali.

2.3.4 Facoltà di deroga (art. 32)

A causa della diversa natura degli obiettivi perseguiti, le misure di disciplinamento possono entrare in contraddizione con le prescrizioni giuridiche vigenti in altri settori. La legge sull’approvvigionamento del Paese in vigore non prevede che in tali situazioni il Consiglio federale abbia la facoltà di modificare o dichiarare inefficaci tali leggi. L’articolo 32 elimina questo punto debole nella sistematica della legge e crea una base che permetterà di armonizzare le prescrizioni di altri ambiti giuridici con quelle della legislazione sull’approvvigionamento del Paese per la durata del disciplinamento. Con questa norma derogatoria, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, dichiarare provvisoriamente inefficaci le disposizioni di altre leggi contrarie a misure di disciplinamento prese conformemente alla legislazione sull’approvvigionamento del Paese (cpv. 1). Il diritto vigente non viene né modificato né abrogato, ma solo dichiarato temporaneamente inefficace.

Per ragioni costituzionali, la possibilità di dichiarare temporaneamente inefficace una disposizione legale deve rappresentare un evento eccezionale. Questa delega di competenze è dunque strettamente limitata a situazioni di penuria grave o imminente. La sua validità temporale non può superare la durata delle misure prese. Una disposizione legale può essere modificata solo se ciò avviene nell’interesse dell’approvvigionamento del Paese e unicamente se è contraria a eventuali misure di disciplinamento (cpv. 2). La dichiarazione di inefficacia non deve avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese (cpv. 3).