Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.4.2 Garanzie finanziarie per l’acquisto di mezzi di trasporto e garanzie relative ai mezzi di trasporto (art. 34-35)

Come per le scorte obbligatorie, in futuro andrà definita una regolamentazione speciale anche sulle garanzie per finanziare i mezzi di trasporto, in quanto esse derogano al diritto civile. Con le garanzie (fideiussioni in base all’ordinanza del 14 giugno 2002 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare; RS 531.44), la Confederazione può incentivare la costituzione di un effettivo di mezzi di trasporto sufficiente a soddisfare le necessità dell’approvvigionamento del Paese. Le navi d’alto mare hanno un ruolo centrale, in quanto la garanzia di un tonnellaggio sufficiente è d’importanza cruciale per la Svizzera, Paese senza sbocchi sul mare e interconnesso a livello globale. In linea di principio, tuttavia, possono essere finanziati con garanzie anche veicoli terrestri e aeromobili nonché navi mercantili transfrontaliere. Al momento tale necessità non sussiste. In base ai propri impegni, la Confederazione può rispondere degli obblighi delle aziende di trasporto e logistica, se queste come debitori non riescono più a far fronte al pagamento di ammortamenti e interessi del mutuo garantito. Tali garanzie devono essere limitate nel tempo (art. 34).

La concessione di garanzie per finanziare mezzi di trasporto entra in linea di conto solo se un veicolo o una nave è d’importanza vitale per l’approvvigionamento economico del Paese e se tale mezzo è immatricolato o registrato in Svizzera (lett. a e b). Tale condizione è in relazione con le garanzie della Confederazione legate al suo impegno. D’importanza vitale significa che il mezzo di trasporto interessato è essenziale per garantire sufficienti capacità di trasporto nell’interesse dell’approvvigionamento economico. Se la Confederazione ha già accordato al proprietario di un mezzo di trasporto un sostegno finanziario in base ad altri titoli giuridici, la lettera c esclude la concessione di una garanzia secondo la legge sull’approvvigionamento del Paese. Un esempio a tale riguardo sono le garanzie pubbliche di Eurofirma a beneficio delle FFS per il finanziamento di materiale ferroviario (RS 0.742.105) o le fideiussioni a favore di imprese di trasporto concessionarie (FF 2010 3705).

Il mezzo di trasporto, compresi i relativi mezzi e documenti d’esercizio nonché eventuali pretese di risarcimento servono alla Confederazione quali garanzie una volta data la promessa di garanzia (art. 35 cpv. 1). Il diritto a una garanzia sorge non appena la Confederazione concede la garanzia ed è di natura puramente accessoria fintantoché sussiste il credito garantito. Se la Confederazione adempie la sua promessa di garanzia, ha un diritto di separarsi dalla massa nonché un diritto di pegno prioritario sul mezzo di trasporto (cpv. 2). Le disposizioni concernenti il diritto di separazione e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 23-25) si applicano per analogia (cpv. 3). Il diritto di separazione della Confederazione sorge sulla massa del proprietario, mentre in caso di pignoramento o di realizzazione del pegno la Confederazione ha nei confronti del proprietario un diritto di pegno prioritario su tutti gli altri creditori sino alla copertura dell’importo della garanzia.

Il diritto reale a una garanzia in base al diritto di separazione e di pegno della Confederazione sul mezzo di trasporto dev’essere annotato in un registro pubblico (art. 35 cpv. 1). I registri del naviglio e il registro aeronautico servono alla pubblicazione dei diritti reali su questi mezzi di trasporto. A tale proposito si rinvia all’articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima