Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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sotto bandiera svizzera (RS 747.30) in combinato disposto con l’articolo 27 capoverso 2 numero 3 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11) e all’articolo 5 lettera e completato della legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1).

Il valore di un mezzo di trasporto è spesso esposto a forti fluttuazioni, ragione per cui la Confederazione può esigere, a seconda delle circostanze, garanzie supplementari a copertura del diritto di credito. Secondo il capoverso 4, l’autorità competente deve dunque esigere garanzie supplementari a favore della Confederazione. Si tratta ad esempio di titoli di credito, ma soprattutto di cessioni di debiti. Se la proprietà del mezzo di trasporto fosse trasferita, i fondi derivanti da tali cessioni permetterebbero di garantire la liquidità necessaria per il mantenimento in esercizio, evitando inoltre che il mezzo subisca un deprezzamento in seguito alla sua immobilizzazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione di una garanzia nonché le condizioni e le esigenze tecniche dei mezzi di trasporto (cpv. 5).

2.4.3 Indennità (art. 36)

La questione del finanziamento, segnatamente per quanto concerne le misure di disciplinamento, riveste un’importanza politica particolare, poiché in una situazione politica già tesa i costi supplementari si ripercuotono sulle finanze statali o sui consumatori. In linea di principio sono le imprese interessate a sostenere i costi delle misure, che saranno trasferiti sul prezzo di vendita del prodotto o del servizio al consumatore, alla stregua di un premio assicurativo. Il finanziamento improntato al principio della causalità da parte di privati è la regola. Sono tuttavia possibili anche finanziamenti misti pubblico-privati. Un’assunzione parziale o addirittura totale dei costi da parte della Confederazione deve costituire un’eccezione ed entra in linea di conto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 36 capoverso 1. Inoltre, la situazione deve anche richiedere un’attuazione rapida della misura. In caso di situazioni di grave penuria imminente o già sopraggiunta, spesso le misure non possono essere differite. Accordando indennità, la Confederazione ottiene di norma un maggiore influsso sulla realizzazione concreta della misura, in quanto l’indennità viene fatta dipendere direttamente da una precisa controprestazione. L’esigenza di un’attuazione rapida e flessibile può sussistere in via eccezionale anche per alcuni provvedimenti vincolanti nell’ambito dei preparativi, se la fornitura di prestazioni d’importanza vitale dovesse essere a rischio.

La seconda condizione è che l’onere finanziario sia inadeguato per l’impresa interessata e che essa non disponga dei mezzi finanziari necessari per adottare le misure richieste. L’adeguatezza può essere valutata solo caso per caso. Come per la concessione di aiuti finanziari, anche in questo caso va tenuto conto degli interessi dell’impresa soggetta all’obbligo per la misura e per la sua attuazione. Se l’impresa ne trae un vantaggio, ad esempio perché la misura le permette di aumentare la capacità di produzione, trasformazione o distribuzione, tale vantaggio andrà ponderato all’onere finanziario. La concessione di un’indennità trova maggiore giustificazione se l’obbligo interessa solo singole imprese. Le misure di obbligatorietà generale sono vincolanti allo stesso modo per tutte le imprese di un settore e non hanno effetti sulla concorrenza. Le indennità dovrebbero dunque essere riservate solo alle imprese assoggettate all’obbligo a titolo individuale, segnatamente per quanto concerne le misure preparatorie di cui all’articolo 5 capoverso 2. La concessione d’indennità è disciplinata, analogamente agli aiuti finanziari, dalla legge sui sussidi (RS 616.1).