Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.4.4 Assicurazione e riassicurazione (art. 37)

Il mercato privato delle assicurazioni funziona secondo i principi dell’economia di mercato e gli assicuratori escludono dunque la copertura per rischi che non promettono guadagni o che minacciano di generare perdite. Fino a un certo punto, gli assicuratori compensano il rischio grazie ai premi. L’elasticità dei prezzi si muove tuttavia entro confini alquanto limitati. L’esperienza insegna che, in vista di crisi gravi, la copertura d’assicurazione non viene più offerta o viene proposta a condizioni inaccettabili. In casi del genere i trasporti d’importanza vitale resterebbero ad esempio paralizzati. Ciò è inconcepibile per l’approvvigionamento economico del Paese ed è per questa ragione che già la legge in vigore conferiva al Consiglio federale la competenza di assicurare o riassicurare i trasporti contro il rischio di guerra e contro rischi analoghi (art. 22 cpv. 2 LAP). L’articolo 37 disciplina in modo più preciso e dettagliato le coperture assicurative nell’ambito dell’AEP, riprendendo vari principi oggi regolati dall’ordinanza del 7 maggio 1986 sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG; RS 531.711). Al tempo stesso, il campo d’applicazione viene esteso più in generale a beni e servizi. L’obiettivo è di proporre, quando possibile, soluzioni assicurative con premi che permettano una ripartizione dei costi conforme ai principi di causalità, molto meno impegnativa per le finanze della Confederazione rispetto alle meno interessanti garanzie. Per definizione, un rapporto assicurativo deve essere anteriore a un sinistro, al fine di permettere la costituzione di un capitale di copertura. Le soluzioni assicurative sussidiarie della Confederazione vanno quindi proposte, se possibile, già nel quadro delle misure preparatorie, in quanto la concessione di una copertura nel pieno di una crisi non è conforme ai principi assicurativi. Per le emergenze, lo strumento più idoneo è invece rappresentato dalla garanzia.

In virtù del capoverso 1, la Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili, segnatamente nel caso in cui l’entità del premio renda praticamente impossibile all’assicurato fornire una prestazione d’importanza vitale come un trasporto. La copertura può essere proposta per i beni e i servizi d’importanza vitale, i mezzi di trasporto d’importanza vitale e i depositi (lett. a-c). La copertura d’assicurazione può essere accordata contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo (cpv. 2), da cui la definizione generale di assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (ARG). Il mercato assicurativo internazionale definisce l’elenco dei rischi che rientrano nel concetto di «rischi di guerra e rischi analoghi». Il Consiglio federale stabilisce invece l’estensione e il momento dell’entrata in vigore dell’ARG (cpv. 3). La copertura viene accordata secondo i principi in uso nelle assicurazioni private, anche se il diritto pubblico è applicato per analogia (cpv. 4). La copertura viene inoltre accordata solo contro pagamento di un premio. Tuttavia, dal momento che in particolari situazioni di crisi può rivelarsi impossibile calcolare matematicamente i rischi attuariali a causa della mancanza di basi statistiche, la definizione di premi adeguati deve avvenire secondo criteri particolari (cpv. 5). Ad oggi, istituti assicurativi svizzeri si fanno carico, in qualità di organizzazioni dell’economia (art. 58) e su mandato della Confederazione, degli aspetti tecnici dell’assicurazione come la stipula di