Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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Analogamente alla disposizione delle misure di disciplinamento, anche la norma derogatoria comporta un conflitto di obiettivi per la legislazione sull’approvvigionamento del Paese. In virtù dei principi costituzionali, oltre ai provvedimenti relativi all’AEP, ogni modifica delle disposizioni legali risultante in altri ambiti deve fondarsi su una base legale formale. Il capoverso 1 rinvia all’allegato alla legge sull’approvvigionamento del Paese, nel quale sono elencate tali disposizioni.
Ad oggi, ciò riguarda ad esempio il divieto di circolazione notturno e domenicale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.1). Tale articolo vieta la circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Un temporaneo allentamento di tale divieto potrebbe significare un incremento delle capacità per settori di trasporto d’importanza vitale e potrebbe contribuire a garantire sufficienti possibilità di trasporto in una situazione di grave penuria. La facoltà di deroga è comunque subordinata alla condizione che gli obiettivi non possano essere raggiunti con il rilascio di permessi speciali nel quadro degli articoli 92 e 93 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11).
Al tempo stesso, al giorno d’oggi è quasi impossibile prevedere e disciplinare in anticipo e senza lacune tutti gli scenari di una situazione di grave penuria e i provvedimenti per affrontarla. Tenendo conto da una parte dell’impossibilità di pianificare ogni aspetto degli interventi in caso di penuria e dall’altra della costante evoluzione della legislazione, l’elenco delle norme interessate non può in alcun modo essere esaustivo. Nell’interesse di un intervento rapido ed efficace in caso di crisi dell’approvvigionamento, il Consiglio federale deve avere, se del caso, la facoltà di completare l’elenco delle disposizioni da dichiarare temporaneamente inefficaci (capoverso 4).
2.4 Capitolo 4: Promozione, indennità e assicurazioni (art. 33-37)
2.4.1 Promozione di misure da parte di imprese di diritto privato o pubblico (art. 33)
Garantire l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale è in linea di principio compito dell’economia. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi in termini di approvvigionamento economico del Paese nell’ambito dei preparativi come pure del disciplinamento, la Confederazione deve creare incentivi finanziari per indurre i privati ad adottare determinate misure. Gli aiuti finanziari quali prestazioni pecuniarie non rimborsabili o garanzie consentono la promozione e il mantenimento di prestazioni d’importanza vitale. Tali incentivi devono tuttavia rappresentare un’eccezione e possono essere impiegati solo come strumenti di promozione sussidiari, vale a dire quando le misure per garantire i sistemi di approvvigionamento d’importanza vitale non possono essere adottate senza aiuti finanziari, rendendo impossibile garantire una sicurezza sufficiente per l’approvvigionamento (art. 33 cpv. 1). In un primo tempo la Confederazione punterà su altre misure di promozione quali appelli o raccomandazioni. Questa limitazione e il carattere potestativo della disposizione permettono di evitare che si crei un diritto agli aiuti finanziari. La