Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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2.7 Capitolo 7: Disposizioni penali (art. 47-54)
2.7.1 Infrazioni alle misure prese per l’approvvigionamento economico del Paese (art. 47)
La nuova struttura della legge sull’approvvigionamento del Paese si traduce anche nelle norme penali. Contrariamente al diritto vigente, in futuro vi sarà una sola norma che punisce l’inosservanza delle prescrizioni, sia in materia di preparativi che di disciplinamento. Secondo l’articolo 47 capoverso 1 lettere a-c, non saranno punite soltanto le infrazioni alle prescrizioni generali, ma anche le infrazioni alle decisioni e ai contratti. L’autore di infrazioni alle decisioni o ai contratti sarà punito soltanto se gli è stata preventivamente prospettata la comminatoria delle pene di cui all’articolo 47. Le pene previste per reati commessi intenzionalmente vanno dalla pena pecuniaria alla pena detentiva sino a tre anni. Nonostante la fattispecie generale, il giudice ha quindi un margine di manovra sufficiente per tenere debitamente conto di ogni situazione. Nello specifico si è proceduto a una gradazione adeguata fissando la pena massima a una pena detentiva di un anno o una pena pecuniaria in caso di atto commesso per negligenza (art. 47 cpv. 2). La prescrizione è disciplinata agli articoli 97 segg. della parte «Disposizioni generali» del Codice penale (CP, RS 311.0).
2.7.2 Altre disposizioni penali (art. 48-52)
Per attuare con successo la maggior parte delle misure di disciplinamento, è indispensabile registrare i dati economici. Per questo motivo, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni inveritiere o incomplete mentre è tenuto a fornire informazioni in virtù dell’articolo 62, di una disposizione d’esecuzione che ne deriva, di una decisione o di un contratto (art. 48). La punibilità risiede nel fatto di indurre in errore l’autorità competente. D’altra parte, in virtù dell’articolo 292 CP, è punito chiunque non rispetta il proprio obbligo di informare, sia rifiutandosi che omettendo di fornire le informazioni. Tuttavia, la punibilità richiede che l’autore sia stato espressamente intimato di fornire le informazioni sotto comminatoria di questa norma penale. Questa variante corrisponde all’applicazione dell’articolo 292 CP.
I reati di diritto comune della truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 49), della ricettazione (art. 50) e del favoreggiamento (art. 51) corrispondono al diritto vigente e sono ripresi in modo praticamente identico nella nuova legge come fattispecie speciali. Rispetto alle norme corrispondenti della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) e del Codice penale, esse sono state adeguate alle esigenze della legislazione sull’approvvigionamento del Paese e prevedono talvolta pene più elevate (art. 49 cpv. 2 e art. 51 cpv. 2). Vista l’importanza che l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale riveste per il Paese in una situazione di emergenza nazionale, si giustifica la comminazione di pene più severe.
La disposizione penale dell’articolo 52 sulla diffusione di notizie incontrollate non include più l’idea di infrazione non intesa a ottenere profitti contenuta nell’articolo 46 capoverso 1 LAP in vigore. Il solo fatto di esprimere o divulgare affermazioni inveritiere riguardanti misure vigenti o imminenti nel settore dell’AEP non sarà quindi più punibile. La fattispecie qualificata resta invece punibile se una persona