Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.8.3 Cooperazione internazionale (art. 59)

Oggigiorno le crisi non si limitano quasi mai al territorio nazionale, ma hanno generalmente una dimensione internazionale o persino globale. Per questo motivo, è necessario adeguare le misure al contesto internazionale. Già in fase di preparativi, se si profila una crisi, la Svizzera deve informarsi sull’evoluzione della situazione e sul tipo di misure prese all’estero, in modo da poter adeguare le proprie di conseguenza. Lo scopo è di evitare di attirare i consumatori dei Paesi vicini liberando unilateralmente scorte obbligatorie senza adottare misure d’accompagnamento. L’articolo 59 capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali riguardanti lo scambio di informazioni e la cooperazione, il coinvolgimento in seno a organismi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell’approvvigionamento nonché la preparazione, l’impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento. Il fatto che la Svizzera sia membro dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) dal 1975 è un esempio del successo di una tale cooperazione. Se in futuro la Svizzera avrà altre occasioni di firmare accordi multilaterali o bilaterali, dovrebbe prendere in esame simili possibilità nell’interesse dell’approvvigionamento del Paese. Gli sforzi volti a concludere nuovi accordi di diritto internazionale basati sulla LAP dovranno essere armonizzati con i progetti di cooperazione in corso. Nel settore energetico, ad esempio, la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) coordina le proprie attività con quelle delle autorità estere di regolazione (art. 22 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico, LAEl; RS 734.7) e, secondo l’articolo 6a della legge sull’energia del 26 giugno (RS 730.0), la Confederazione si adopera per una cooperazione con l’estero per la sicurezza dell’approvvigionamento.

Considerato che è sempre più difficile gestire una situazione di grave penuria ricorrendo unicamente a misure nazionali, occorre potenziare la cooperazione e l’armonizzazione a livello internazionale (cfr. n. 1.3.6 e 1.5.6). Se la Svizzera è membro di un’organizzazione internazionale di crisi, essa può, in adempimento del proprio obbligo solidarietà, prendere misure di disciplinamento anche se i criteri di una situazione di grave penuria non sono soddisfatti sul suo territorio. L’articolo 59 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di prendere, in tal caso, le misure citate nel capitolo 3, come ad esempio la liberazione di scorte obbligatorie o la limitazione del consumo. Questa competenza, già prevista nel diritto vigente (Art. 52a LAP), era stata aggiunta affinché la Svizzera potesse adempiere eventuali obblighi derivanti dall’Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell’energia (RS 0.730.1). Il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza soltanto nel 2005 per far fronte alle conseguenze dell’uragano Katrina che aveva colpito la Costa del Golfo degli Stati Uniti. La Svizzera aveva dovuto fornire un contributo solidale all’approvvigionamento petrolifero internazionale. In casi simili bisogna provvedere a ridurre al minimo l’impatto delle misure da adottare su un mercato svizzero non perturbato.

2.8.4 Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e rilevazioni statistiche (art. 60-62)

Secondo l’articolo 60, il Consiglio federale è tenuto a osservare costantemente la situazione in materia di approvvigionamento per adeguare, se necessario, il livello