Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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2.8 Capitolo 8: Esecuzione (art. 55-62)
2.8.1 Considerazioni sulla struttura dell’organizzazione
Le strutture dell’organizzazione dell’approvvigionamento del Paese continuano ad essere disciplinate dalla legge. L’approvvigionamento di beni e servizi resta di competenza dell’economia anche in caso crisi. Del resto, il legislatore le aveva già attribuito una responsabilità importante nella fase di esecuzione. Lo dimostra innanzitutto il fatto che la direzione dell’intera organizzazione è affidata a un delegato all’AEP proveniente dall’economia (art. 56 cpv. 1 e 2). Il coinvolgimento degli ambienti economici nella responsabilità dell’approvvigionamento avviene però soprattutto a due livelli. Da un lato, gli specialisti dell’economia forniscono volontariamente il loro contributo nei settori organizzati secondo il principio di milizia. Fanno quindi parte dell’Amministrazione federale estesa insieme ai rappresentanti delle amministrazioni cantonali. Inoltre, partecipano sia ai lavori legislativi (preparazione) che all’attuazione delle misure preparatorie e di disciplinamento. Dall’altro, determinati compiti d’esecuzione possono essere assunti da organizzazioni settoriali. L’Associazione delle aziende elettriche svizzere, ad esempio, è incaricata di attuare il disciplinamento dell’elettricità in base all’ordinanza del 10 dicembre 2010 sull’organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica (OEIE, RS 531.35). Vari compiti d’esecuzione sono attualmente affidati anche a organizzazioni delle scorte obbligatorie, ad esempio il rilascio di permessi d’importazione e il controllo delle scorte. Gli organi delle organizzazioni chiamate a collaborare all’AEP sono gli stessi che svolgono questi compiti anche nelle loro attività correnti: nel caso di un disciplinamento li assumono però con competenze sovrane, secondo le prescrizioni della legislazione sull’approvvigionamento del Paese. Questo sistema non è soltanto efficace, ma è anche opportuno e poco costoso dal momento che, in caso di crisi, i relativi compiti non saranno assunti da attori estranei alle imprese o ai settori interessati, bensì da collaboratori delle imprese che si trovano ad affrontare quotidianamente simili problemi. Questi organi non fanno parte dell’organizzazione di milizia e non ricoprono né compiti né competenze legislative.
Per sgravare i settori e i loro organi di milizia dalle funzioni di attuazione assunte in caso di crisi, in futuro si dovrà ricorrere più spesso a simili organizzazioni. Ciò è tanto più urgente in quanto i nostri quadri di milizia, visti i loro crescenti impegni professionali e i ritmi sempre più sostenuti delle attività economiche e politiche, possono permettersi sempre meno di assumere – oltre alle loro attività di dirigenti nel privato – anche funzioni direttive nell’organizzazione di crisi dell’AEP. Tuttavia, il principio di milizia si è dimostrato efficace e merita di essere mantenuto, anche se in una forma adeguata alle nuove circostanze. In futuro si tratterà in particolare di sfruttare le competenze tecniche del settore privato a favore dell’AEP. Si dovrà inoltre conservare il patrimonio informativo dell’economia privata, che funge da importante sistema di preallarme per individuare tempestivamente una situazione di grave penuria imminente. Infine, sarà indispensabile coinvolgere la milizia in quanto importante strumento di risonanza per valutare l’efficacia e le conseguenze delle misure prese. Il principio del volontariato, vigente nella milizia, si riduce alla questione se aderire o meno a uno degli organi. Chiunque aderisca all’organizzazione deve in seguito attendersi di essere convocato in caso di bisogno. Dovrà allora assumersi le responsabilità che si impongono.