Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.8.2 Disposizioni organizzative (art. 55-58)

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione della LAP e prende le misure necessarie. Esso ha la competenza di emanare soprattutto misure preparatorie e di disciplinamento (art. 55 cpv. 1). A scopo preventivo, può delegare al DEFR, già durante la preparazione, la sua competenza di legiferare secondo gli articoli 29-31 (art. 48 cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; RS 172.010). Tuttavia, il Consiglio federale ricorrerà a questa possibilità soltanto in singoli casi, come ha già fatto per la liberazione delle scorte obbligatorie (cfr. art. 12 dell’ordinanza sulla costituzione di scorte del 6 luglio 1983; RS 531.211). Nel caso di un disciplinamento, il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’UFAE a emanare prescrizioni d’esecuzione di natura puramente tecnica o amministrativa (art. 55 cpv. 3). Queste possibilità di delega consentono di legiferare più rapidamente in caso di crisi.

Secondo l’articolo 55 capoverso 2, il Consiglio federale è tenuto a stabilire i singoli settori che operano con l’UFAE quali organi d’esecuzione della legge. Inoltre, secondo l’articolo 56 capoverso 1, il Consiglio federale nomina un delegato proveniente dall’economia al quale affida la direzione dell’UFAE e dei settori (cpv. 2). I settori costituiscono la base del sistema di milizia al quale possono aderire specialisti dell’economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (art. 2 lett. b). Il Consiglio federale non è tenuto soltanto informare la popolazione e le imprese se la situazione dell’approvvigionamento si aggrava, ma anche a emanare raccomandazioni che contribuiscano indirettamente ad accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 55 cpv. 4). Nell’ambito di tali raccomandazioni, di fronte a una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta occorre assicurare un’informazione univoca e attenersi ai canali d’informazione esistenti; la comunicazione deve quindi essere concordata con tutte le autorità importanti e le organizzazioni dell’economia privata.

Essendo l’AEP un compito federale, i Cantoni non ricoprono alcun compito autonomo in materia di approvvigionamento. Essi devono unicamente eseguire il diritto federale qualora intervenga una misura complessa di disciplinamento che interessa un numero elevato di consumatori, come nel caso di un razionamento delle derrate alimentari o dei carburanti. Anche se è nettamente meno probabile di quanto non lo fosse durante la guerra fredda, questa eventualità non può essere completamente esclusa. Sarebbe in tal caso indispensabile coinvolgere nell’esecuzione i Cantoni e i loro Comuni, dato che soltanto questi ultimi dispongono dei dati del controllo abitanti. I Cantoni devono quindi prepararsi sul piano organizzativo a questi compiti d’esecuzione ed emanare le prescrizioni richieste a tale scopo (art. 57 cpv. 1). Il Consiglio federale vigila su questi preparativi (cpv. 2) e, ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest’ultimo (cpv. 3).

Infine, il Consiglio federale può, come spiegato al numero 2.8.1, affidare a organizzazioni dell’economia compiti ai sensi della presente legge, in particolare attività di controllo e di sorveglianza, osservazioni del mercato e analisi nonché attività di esecuzione nell’ambito delle misure preparatorie e delle misure di disciplinamento (art. 58 cpv. 1 lett. a-c). Entrano allora in considerazione diverse organizzazioni: corporazioni, associazioni e varie imprese e società. L’UFAE vigila sulle attività di queste organizzazioni (cpv. 2), che potranno essere indennizzate secondo le prescrizioni del Consiglio federale, tenuto conto dei loro rispettivi interessi (art. 36).