Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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esprime o divulga affermazioni infondate o false nell’intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti. Si devono poter continuare a punire le persone che cercano di approfittare della situazione con affermazioni false a danno della collettività.
2.7.3 Adeguamenti alla parte «Disposizioni generali» del Codice penale svizzero
Le misure penali previste agli articoli 47-52 sono state adeguate alle Disposizioni generali (libro primo) del Codice penale svizzero. Questo libro è stato riveduto nel 2006 e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). La revisione mirava soprattutto a riorganizzare il sistema di sanzioni. Anziché effettuare una distinzione tra reclusione, detenzione e arresto si parla ormai soltanto di pena detentiva e le pene detentive inferiori a sei mesi sono passate in secondo piano. Queste ultime sono state sostituite da pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità. È stato inoltre introdotto un sistema di aliquote giornaliere, il cui ammontare dipende dal reddito del condannato. Nel frattempo è in preparazione una nuova revisione di questo libro del Codice penale con la quale la pena pecuniaria passa in secondo piano e cessa di essere prioritaria rispetto alla pena detentiva e la possibilità della sospensione condizionale della pena pecuniaria viene eliminata (messaggio del Consiglio federale; FF 2012 4181).
2.7.4 Qualità di parte dell’UFAE (art. 54)
Secondo le norme legali sull’approvvigionamento del Paese, il perseguimento penale resta di competenza dei Cantoni.
Nell’articolo 50 capoverso 2 LAP in vigore vengono accordati all’UFAE i diritti dell’accusatore privato. Dato che questo strumento, a causa del suo scarso interesse pratico, non è stato ripreso nel nuovo Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP, RS 312.0), non è più possibile integrarlo nella nuova legge. L’articolo 104 capoverso 2 CPP prevede invece che si possono conferire diritti di parte alle altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici in caso di reati che rientrano nel loro ambito giuridico. Secondo l’articolo 54, l’UFAE può avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato. Il pubblico ministero deve comunicare all’UFAE l’avvio di una procedura preliminare. Oggi l’UFAE può di fatto presentare una denuncia senza essere parte in causa, ma non partecipa al procedimento. Quale accusatore privato, l’Ufficio può partecipare al procedimento e opporre un ricorso cantonale, ad esempio contro un decreto di non accettazione o di abbandono emanato dal ministero pubblico cantonale, purché si tratti di reati secondo la LAP. Si intende così garantire, nel limite del possibile, l’uniformità dei perseguimenti penali in caso di infrazioni alle misure dell’AEP. L’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3) disciplina nei dettagli le modalità con cui le autorità penali cantonali devono comunicare le loro sentenze alle autorità federali. La disposizione speciale prevista dall’articolo 50 capoverso 3 LAP attuale diventa quindi superflua. Occorre integrare nella suddetta ordinanza l’obbligo di comunicare all’UFAE.