Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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dei preparativi. Se si profila una penuria di beni, o se osserva tensioni politiche o strutturali, deve intensificare i suoi preparativi. Se invece la situazione si distende o migliora, i preparativi devono essere ridotti di conseguenza. Sorvegliando la situazione dell’approvvigionamento, il Consiglio federale deve ricorrere per quanto possibile ai sistemi di osservazione istituiti dalla Confederazione e dai rami economici. Ad esempio, la ElCom osserva e sorveglia l’evoluzione dei mercati dell’energia elettrica per assicurare un approvvigionamento sicuro in tutte le regioni del Paese conformemente all’articolo 22 capoverso 3 LAEl. Qualsiasi nuovo sistema di monitoraggio deve essere coordinato con gli strumenti di osservazione della situazione esistenti al fine di evitare doppioni. Gli organi dell’approvvigionamento del Paese necessitano di documenti statistici per strutturare ed eseguire le misure preparatorie e di disciplinamento. Il Consiglio federale può ordinare le relative indagini in base all’articolo 60.

L’obbligo di mantenere il segreto (art. 61) riveste una grande importanza nell’approvvigionamento del Paese in quanto le autorità ricevono molte informazioni provenienti da imprese private e, se necessario, i quadri di milizia e le organizzazioni dell’economia devono lavorare su questi documenti. Tuttavia, l’AEP è tenuto, nelle proprie attività, a tutelare la fiducia riposta nella sua organizzazione. Inoltre, i preparativi di un disciplinamento devono restare segreti soprattutto affinché le persone che sono a conoscenza di informazioni riservate non ne traggano profitti sul mercato. Qualsiasi organo dell’AEP che fa pervenire informazioni tenute segrete a persone non autorizzate si rende colpevole di violazione del segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 CP (RS 311.0).

Anche le autorità competenti e le organizzazioni chiamate a collaborare necessitano di diverse informazioni per l’esecuzione della legge. Esse hanno quindi un diritto a essere informate che consente loro di esigere informazioni, consultare i libri, la corrispondenza e le fatture e di accedere, se necessario, a locali e fondi (art. 62 cpv. 1). Le indicazioni inveritiere o il rifiuto di informare sono punibili secondo l’articolo 48, ma un rifiuto non implica una sanzione, vista la facoltà di non deporre, accordata a una parte secondo l’articolo 169 CPP (RS 312.0), ossia di non accusare se stessa di un’infrazione (art. 62 cpv. 2). L’Amministrazione federale delle dogane ha un particolare obbligo di informare poiché, nonostante l’obbligo del segreto, deve mettere a disposizione dell’UFAE, dei settori, delle organizzazioni delle scorte obbligatorie e delle organizzazioni economiche gli atti e i dati necessari all’esecuzione della legge (cpv. 3).

2.9 Capitolo 9: Disposizioni finali e allegati

2.9.1 Disposizioni finali (art. 63-64)

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2 (cfr.

n. 2.9.3). L’entrata in vigore della nuova LAP è determinata dal Consiglio federale (art. 64 cpv. 2).

2.9.2 Allegato 1

Nell’allegato 1 sono menzionate le disposizioni che il Consiglio federale può provvisoriamente dichiarare inefficaci, se necessario, in caso di disciplinamento secondo