Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Compito dell’approvvigionamento economico del Paese

L’approvvigionamento economico del Paese (AEP) contribuisce a far sì che le perturbazioni e le difficoltà di approvvigionamento che l’economia non riesce a gestire non diventino una catastrofe per la Svizzera. A tale scopo, in caso di crisi l’AEP garantisce la disponibilità di beni e servizi indispensabili per il buon funzionamento dell’economia e dunque per l’approvvigionamento del Paese. Oltre alle derrate alimentari di base, ai vettori energetici e agli agenti terapeutici, rientrano in questa definizione in particolare le infrastrutture di approvvigionamento nei settori della logistica dei trasporti, delle reti energetiche o delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché i servizi che ne derivano. Al fine di garantire la disponibilità di questi beni, infrastrutture e servizi, l’AEP deve disporre di strumenti efficaci per prevenire e gestire le crisi. Ciò significa che i provvedimenti adottati devono essere realizzabili, concreti e adeguati alle sfide del momento. In linea di principio è compito dell’economia garantire l’approvvigionamento del Paese servendosi del mercato. L’approvvigionamento economico del Paese (AEP) interviene solo quando il settore privato non è più in grado di gestire le perturbazioni. Il momento dell’intervento dipende dalle previsioni in merito alla durata e alla portata del sottoapprovvigionamento. L’intervento dell’AEP è incentrato sull’eliminazione delle perturbazioni settoriali dell’approvvigionamento a breve e medio termine. Se dovesse delinearsi una simile perturbazione e se dovesse rivelarsi impossibile risolverla con i meccanismi di mercato già a disposizione, l’AEP adotterà i provvedimenti adeguati per garantire l’approvvigionamento ottimale della Svizzera con beni e servizi d’importanza vitale. L’AEP persegue l’obiettivo di sostenere l’economia fintantoché questa non sia nuovamente in grado di assumere appieno la propria funzione. In tal modo l’AEP opera sempre secondo il principio di sussidiarietà. L’approvvigionamento a lungo termine della Svizzera per mezzo di provvedimenti di politica strutturale non rientra invece nella sua sfera di competenza, ma è compito di altri dipartimenti e uffici.

1.1.2 Necessità di intervenire

In occasione del conflitto nel Vicino Oriente del 1973, gli Stati membri dell’OPEC reagirono boicottando ovvero limitando le forniture di petrolio ai Paesi occidentali industrializzati. Il Consiglio federale, vista la legge federale del 30 settembre 1955 concernente la preparazione della difesa nazionale economica (RU 1956 89) allora in vigore, adottò provvedimenti volti a ridurre il consumo di oli minerali. In tale frangente dovette riconoscere che non solo questa legge, ma anche la relativa disposizione costituzionale (art. 31bis cpv. 3 lett. e vCost., ora art. 102 Cost.), trovavano un’applicazione molto limitata nei casi in cui le perturbazioni dell’approvvigionamento fossero da ricondurre a una causa diversa da una minaccia d’ordine egemonico o bellico nei confronti della Svizzera. Sulla base di tali constatazioni il Consiglio federale ha adeguato le basi costituzionali e legali alle nuove esigenze. Da quando è stata introdotta la legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese (legge sull’approvvigionamento del