Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 63 pagine
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cpv. 1: Per garantire l’approvvigionamento nazionale di beni e servizi di
importanza vitale i rami economici possono concludere accordi settoriali a
cui il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale.
cpv. 2: Anche alle imprese esentate dall’obbligo di concludere un contratto
per scorte obbligatorie ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 può essere
imposta la partecipazione agli accordi suddetti.
4.7 Sezione 2: Costituzione di scorte
SH e CG MPP ritengono che nella legge le questioni inerenti alla costituzione di scorte
occupino uno spazio eccessivo, essendo oggetto degli articoli 7‒25. Auspicano che tale tematica, legata soprattutto al periodo del dopoguerra, nella legge sia presente soltanto come principio e che i relativi aspetti attuativi vengano disciplinati a livello di ordinanza.
Riguardo all’intera sezione 2, BE, SH nonché CDS e CG MPP ricordano la questione dei
problemi di approvvigionamento di medicamenti. Questi potrebbero verificarsi non soltanto in caso di pandemie bensì, in misura sempre maggiore, anche nella normalità quotidiana, e avere cause legate all’offerta. L’intervento della Confederazione sarebbe consentito dalla sezione 2 o dall’articolo 29 del progetto di LAP.
4.8 Art. 7 Principio
TI chiede che all’articolo 7 venga inserita una disposizione derogatoria concernente la
costituzione di riserve idriche da destinare alla produzione di energia idroelettrica.
Secondo Economiesuisse l’articolo 7 dovrebbe garantire la parità di trattamento tra i beni
importati e quelli prodotti in Svizzera.
Carbura e USAM propongono di introdurre al capoverso 1 la seguente frase:
«Consulta le organizzazioni dell’economia e le organizzazioni delle scorte
obbligatorie (enti privati che amministrano il fondo di garanzia)».
DSM, Migros, réservesuisse, swiss granum e VSGF chiedono il capoverso 2 venga formulato
come segue:
«Se le imprese interessate sono membri di un ente privato ai sensi
dell’articolo 16 capoverso 3, quest’ultimo conclude con esse un contratto
concernente la costituzione di scorte di tali beni. In tutti gli altri casi,
l’UFAE conclude un contratto con le imprese interessate [USAM aggiunge
quanto segue: (…), previa consultazione delle organizzazioni delle scorte
obbligatorie (enti privati che amministrano il fondo di garanzia)]».
Ciò permetterebbe di semplificare l’attuazione della legge e di evitare i doppioni
normativi.
Carbura vorrebbe integrare il capoverso 2 con la frase seguente:
«Consulta le organizzazioni delle scorte obbligatorie (gli enti privati che
amministrano il fondo di garanzia) prima di concludere il contratto».
Secondo Carbura e USAM il capoverso 3 andrebbe integrato come segue:
«Consulta le organizzazioni delle scorte obbligatorie (gli enti privati che
amministrano il fondo di garanzia) prima di emettere la decisione». Le
organizzazioni delle scorte obbligatorie(enti privati) hanno il diritto di
impugnare la decisione».
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