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Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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biologica, del suo uso sostenibile e della condivisione dei benefici almeno nelle proprie strategie in materia di biodiversità (p. es. la Germania: 17 misure). Il considerando 27 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche33 prevede inoltre che, se un’invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe, se del caso, contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale in questione, nel caso in cui esso sia noto. Ciò non incide sull’esame delle domande di brevetto e sulla validità dei diritti derivanti dai brevetti rilasciati. Il requisito di trasparenza della direttiva 98/44/CE è quindi meno completo di quello previsto dalla legge federale sui brevetti (cfr. anche n. 1.4).

L’UE e 12 Stati membri hanno firmato il Protocollo di Nagoya il 23 giugno 2011. Nel frattempo, il Protocollo è stato firmato da altri otto Stati membri.

1.6 Risultati della procedura di consultazione

La consultazione è durata dal ... maggio 2012 al … luglio 2012. Sono pervenuti ... pareri. …

2 Commento ai singoli articoli del Protocollo

2.1 Utilizzazione delle risorse genetiche e altre definizioni

Per linea di principio, nel Protocollo di Nagoya si applicano le stesse definizioni riportate nella Convenzione sulla diversità biologica. Per «risorse genetiche» s’intende pertanto «materiale genetico avente un valore effettivo o potenziale» e per «materiale genetico» «qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali ereditarie». Questa definizione ampia di risorse genetiche, che comprende animali, piante, batteri e altri organismi o parti di essi, spiega la grande importanza e utilizzazione delle risorse genetiche in svariati settori, in particolare nella ricerca, nell’agricoltura come pure nell’industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e biotecnologica. Le risorse genetiche costituiscono ad esempio la base di qualsiasi varietà vegetale o razza animale nell’agricoltura e contengono nuovi principi attivi per medicamenti e cosmetici.

All’articolo 2, il Protocollo di Nagoya introduce nuove definizioni: per «utilizzazione delle risorse genetiche» s’intendono le «attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita nell’articolo 2 della Convenzione» e per «derivato» «un composto biochimico esistente in natura che risulta dall’espressione genetica o dal metabolismo delle risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali ereditarie ». Il termine «derivato», che è stato oggetto di lunghe discussioni durante i negoziati, non è menzionato nella parte operativa del Protocollo. La definizione serve a chiarire il termine «derivati» menzionato nella definizione di «biotecnologia». La Svizzera ha fornito un contribu-

33 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GU 1998 L 213/13.