Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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dovrebbe in particolare andare incontro alle esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione. Regolamentazioni dell’accesso chiare e semplici sono state rivendicate nei negoziati sia dalla delegazione svizzera che da rappresentanti della ricerca e dell’industria.

2.3 Condivisione giusta ed equa dei benefici

In via di principio, i benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate a esse nonché dalle successive applicazioni e commercializzazione devono essere condivisi in base a termini reciprocamente concordati (mutually agreed terms, MAT) (art. 5). La condivisione dei benefici è quindi disciplinata contrattualmente e può riguardare benefici monetari (p. es. pagamenti, licenze, sussidi per la ricerca) e/o non monetari (p. es. cooperazione, conoscenze, tecnologie) (cfr. anche allegato del Protocollo). Le Parti sono tuttavia tenute ad adottare misure che garantiscano la condivisione di tali benefici. L’impostazione bilaterale della condivisione dei benefici deve consentire di definire i benefici migliori per tutti gli interessati (utenti e fornitori). Se questi ultimi dispongono degli stessi requisiti per la negoziazione dei contratti o perlomeno di un potere negoziale simile, dal punto di vista etico tale procedura bilaterale costituisce un’impostazione giusta ed equa della condivisione dei benefici.36 I benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche devono essere destinati alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti: le Parti sono espressamente incoraggiate a sostenere questo obiettivo (art. 9). Durante i negoziati è tuttavia anche stato riconosciuto che in certi casi (p. es. se le stesse risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate a esse sono condivise da più Parti o comunità indigene e locali) l’impostazione bilaterale della condivisione dei benefici non è attuabile. Per questo motivo è stato inserito l’articolo 10, che prevede la possibilità di introdurre un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale. Spetterà alle Parti del Protocollo stabilire se tale meccanismo sia necessario e, se del caso, come debba essere impostato esattamente.

2.4 Rispetto delle norme interne in materia di ABS

Vi sono disposizioni concernenti il rispetto delle norme interne e degli accordi in materia di ABS (compliance) in una serie di articoli del Protocollo di Nagoya (in particolare agli artt. 15–18). In linea di massima questi articoli stabiliscono che gli utenti delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a esse devono attenersi alla legislazione e ai requisiti normativi nazionali in materia di ABS delle altre Parti.

Gli articoli 15 e 16 obbligano ogni Parte ad adottare misure per garantire che l’accesso alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia avvenuto con il cosiddetto PIC, conformemente alla legislazione e ai requisiti normativi nazionali in materia di ABS dell’altra Parte, e che siano stati adottati MAT, oppure che l’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sia

36 Cfr. Bachmann Andreas, Ethical Aspects of Access and Benefit-Sharing (ABS), 2011, rapporto all’attenzione dell’UFAM