Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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nale nella legge svizzera sui brevetti39, l’espressione «conoscenze tradizionali» può essere definita come «l’insieme delle conoscenze, delle innovazioni e delle tradizioni che le comunità indigene e locali di Paesi in via di sviluppo o industrializzati, nel corso di generazioni, hanno acquisito, migliorato e adattato alle mutevoli esigenze e agli influssi dell’ambiente e tramandato, spesso in forma orale, alla successiva generazione». Il concetto di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche può quindi essere interpretato come conoscenze tradizionali sulle proprietà delle risorse genetiche (p. es. le conoscenze tradizionali sulle proprietà terapeutiche di una pianta). Un’ulteriore precisazione dell’espressione nonché dei diritti e degli obblighi legati all’utilizzazione di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche dovrebbe giungere dai negoziati in corso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale40 e dal programma di lavoro della CBD sull’articolo 8j41.

Le disposizioni concernenti le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono contenute in una serie di articoli del Protocollo di Nagoya, in particolare agli articoli 3, 5, 7, 12 e 16 (cfr. anche n. 1.3). In generale, questi articoli rafforzano i diritti delle comunità indigene e locali in relazione alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, come rivendicato sia dai rappresentanti delle comunità indigene e locali che dalla società civile, e tengono conto anche della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni42.

2.8 Meccanismo finanziario

L’articolo 25 del Protocollo adotta il meccanismo finanziario della CBD. La CBD disciplina le risorse finanziarie e il meccanismo di finanziamento agli articoli 20 e

21. La Svizzera, come gli altri Paesi dell’OCSE, sostiene il Fondo globale per l’ambiente (GEF) quale istituzione permanente per il meccanismo di finanziamento43. Nell’ambito della ripartizione delle risorse del GEF-5 (2010-2014) sono già previsti fondi anche per la creazione e lo sviluppo delle capacità e per la sensibilizzazione sull’ABS. Su iniziativa del Giappone, nell’ambito del GEF è inoltre stato costituito un fondo supplementare a tempo determinato, il cosiddetto fondo per l’implementazione del Protocollo di Nagoya. Questo fondo, che mira a sostenere i Paesi nell’ambito del processo di ratifica, è sostenuto dalla Svizzera. Il meccanismo finanziario del Protocollo è quindi il GEF.

39 FF 2006 1, 77

40 WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC): http://www.wipo.int/tk/en/igc/

41 http://www.cbd.int/traditional/

42 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

43 FF 2010 4195.