Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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sull’importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse (artt. 19−21 del Protocollo). Infine ogni Parte deve designare una o più autorità nazionali competenti, cui spetti eventualmente la concessione dell’accesso alle risorse genetiche.
La Svizzera ha già istituito un punto focale nazionale ABS in seno all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nel 2002, dopo l’adozione delle linee guida di Bonn sull’ABS44. Oltre ai compiti descritti sopra, questo punto focale dovrà anche coordinare l’esecuzione delle nuove disposizioni di legge (cfr. n. 5). Tra di esse figurano l’istituzione e la gestione del servizio nazionale di notifica e, se del caso, la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica. A livello internazionale, la Confederazione dovrà impegnarsi in particolare nell’ambito della cooperazione internazionale, nonché nel quadro delle conferenze delle Parti del Protocollo di Nagoya.
Per i Cantoni, l’entrata in vigore del Protocollo non comporta un grande ampliamento dei compiti, vista la competenza federale prevista in questo settore: si farà capo ai Cantoni tutt’al più per determinati compiti parziali. Tra di essi potrebbe figurare ad esempio l’estrazione di campioni per la verifica del rispetto dell’obbligo di diligenza, compito che potrà essere svolto nell’ambito delle procedure esecutive esistenti.
3.3 Ripercussioni per l’economia
La valutazione economica (VOBU) ha evidenziato che, a lungo termine, con le misure previste la ratifica del Protocollo da parte della Svizzera dovrebbe avere un impatto lievemente positivo sull’economia svizzera.45 In Svizzera le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate a esse sono utilizzate in svariati settori (p. es. nella ricerca, nell’agricoltura come pure nell’industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e biotecnologica, cfr. anche n. 2.1). L’introduzione dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di notifica potrebbe comportare un piccolo onere supplementare per alcuni utenti, ma tale onere dovrebbe essere ampiamente compensato dalla maggior certezza del diritto e dall’accesso agevolato alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali. Secondo l’articolo 23o LPN, inoltre, il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato solo prima della commercializzazione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse (cfr. n. 5.2.4). Si presta quindi particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione nel settore delle risorse genetiche in Svizzera.
I benefici, che devono essere condivisi tra utenti e fornitori, possono essere di natura sia monetaria (p. es. pagamenti, licenze, sussidi per la ricerca) che non monetaria (p. es. cooperazione, conoscenze, tecnologie) e la loro condivisione si basa su termini reciprocamente concordati. In base alle attività ABS esistenti, effettivamente la quota dei benefici non monetari generati e condivisi nell’ambito dell’utilizzazione di
44 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2002). Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization. Montreal. http://www.cbd.int/abs/bonn
45 Ratifikation des Nagoya-Protokolls – Volkswirtschaftliche Beurteilung. Riferimento/n. d’incarto: L053-1705 (il documento può essere richiesto all’UFAM)