Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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ciò significa ad esempio che chi importa un frutto tropicale in Svizzera e lo vende qui come derrata alimentare non sottostà all’obbligo di diligenza, mentre chi svolge attività di ricerca sui principi attivi di tale frutto o li perfeziona sottostà all’obbligo di diligenza. Anche una medicamentista che vende un medicamento basato su risorse genetiche utilizzate di una ditta X non sottostà all’obbligo di diligenza, mentre la ditta X che ha immesso in commercio il medicamento per la prima volta sottostà all’obbligo di diligenza. O ancora un giardiniere che coltiva risorse genetiche sotto forma di piante ornamentali senza trarne benefici diretti non sottostà all’obbligo di diligenza, mentre il costitutore che perfeziona le stesse risorse genetiche sottostà all’obbligo di diligenza. Una ricercatrice che impiega risorse genetiche quali beni di consumo (p. es. plasmidi, vettori) in un procedimento biotecnologico non sottostà all’obbligo di diligenza, mentre un ricercatore che utilizza risorse genetiche ai sensi del capoverso 2 sottostà all’obbligo di diligenza.
L’obbligo di diligenza non si applica inoltre se l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto prima dell’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya per la Svizzera (cfr. art. 25d LPN o n. 5.2.9). Infine, l’obbligo di diligenza non si applica neppure alle risorse genetiche provenienti originariamente da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya (Paese terzo; cfr. anche cpv. 3 sotto) o alle risorse genetiche che rientrano nel campo d’applicazione di un altro strumento internazionale che persegue un determinato scopo, che secondo l’articolo 4 del Protocollo di Nagoya prevale sul Protocollo. Tra di esse figurano in particolare le risorse disciplinate nel sistema multilaterale dell’IT-PGRFA. In sintesi, per le risorse genetiche alle quali l’accesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPN, che provengono da un Paese terzo o che rientrano nel campo d’applicazione di un altro strumento internazionale, la situazione giuridica resta invariata.
Le lettere a e b del capoverso 1 stabiliscono a che cosa si riferisce l’obbligo di diligenza: secondo la lettera a, l’accesso alle risorse genetiche deve essere avvenuto legalmente (cfr. in proposito cpv. 3 sotto). Secondo la lettera b, i benefici devono essere condivisi in modo giusto ed equo. Il Protocollo di Nagoya non precisa cosa s’intende per giusto ed equo (cfr. anche n. 2.3). In relazione alla lettera b occorre pertanto prestare attenzione in particolare al fatto che i benefici siano condivisi come convenuto nei MAT o nei contratti ABS conformemente alle norme interne in materia di ABS dei Paesi fornitori.
Il capoverso 3 definisce cosa s’intende per accesso legale. L’accesso alle risorse
genetiche è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in sintonia con le norme interne in materia di ABS della Parte del Protocollo che ha messo a disposizione tali risorse. Secondo gli articoli 5 e 6 del Protocollo, la Parte che mette a disposizione le risorse genetiche è il Paese di origine di tali risorse o quello che le ha acquisite conformemente alla CBD (Paese fornitore). In base alle definizioni della CBD, che si applicano anche al Protocollo di Nagoya, per Paese di origine delle risorse genetiche s’intende il Paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ. Nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo di diligenza si tratta quindi di garantire il rispetto delle norme interne in materia di ABS dei Paesi fornitori. Il fatto che per l’accesso alle risorse genetiche siano richiesti o meno il PIC e MAT dipende dall’impostazione delle norme interne in materia di ABS del Paese fornitore. In virtù dei diritti sovrani delle Parti e in conformità con l’articolo 6 del Protocollo di Nagoya, un Paese può decidere di concedere il libero accesso alle proprie risorse genetiche (cfr. anche n. 2.2).