Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 4 stabilisce che il Consiglio federale disciplina le informazioni che devono essere registrate e inoltrate in adempimento dell’obbligo di diligenza. In
linea di principio spetta a coloro che utilizzano risorse genetiche o traggono vantaggi diretti dalla loro utilizzazione conformemente al Protocollo di Nagoya registrare e conservare informazioni che dimostrino il rispetto dell’obbligo di diligenza. Per facilitare questo compito e aumentare la certezza del diritto per gli utenti svizzeri, nelle ordinanze pertinenti dovrà essere inserito un rimando all’obbligo di diligenza di cui al capo IIIc della LPN. Il Consiglio federale intende inoltre precisare le informazioni minime che dovranno essere registrate sulle risorse genetiche utilizzate. Queste informazioni varieranno a seconda che l’accesso alle risorse genetiche sia avvenuto in una Parte del Protocollo di Nagoya o meno e che la Parte abbia disciplinato l’accesso alle proprie risorse genetiche a livello nazionale o meno. In tutti i casi dovranno essere registrate almeno le risorse genetiche utilizzate e la fonte. Il termine di «fonte» va interpretato analogamente a come illustrato in dettaglio nel messaggio relativo alla revisione della legge sui brevetti51. Conformemente al Protocollo di Nagoya, per fonte s’intende in primo luogo il Paese che ha messo a disposizione le risorse genetiche, vale a dire il Paese di origine di tali risorse. È tuttavia ipotizzabile che il Paese di origine delle risorse genetiche non sia noto oppure possa essere – eventualmente – identificato solo con un onere sproporzionato. Potrebbe essere il caso ad esempio per le risorse genetiche acquisite in un Paese terzo, conservate in raccolte ex situ da anni e mal documentate oppure perfezionate mediante selezione (p. es. risorse fitogenetiche nell’agricoltura o nell’orticoltura). In questi casi, al posto del Paese di origine va registrata la fonte da cui le risorse genetiche sono state acquisite direttamente (p. es. nome e luogo della raccolta ex situ). Se l’accesso alle risorse genetiche avviene nella giurisdizione di una Parte del Protocollo di Nagoya che ha disciplinato l’accesso alle proprie risorse genetiche, occorre inoltre conservare il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale rilasciato conformemente al Protocollo di Nagoya. Se non è stato rilasciato alcun certificato è richiesto almeno un permesso o un documento equivalente, che dimostri il rilascio del PIC e l’adozione di MAT. Inoltre, in tutti i casi l’utente deve fornire la prova dell’avvenuto accertamento che colui che ha fornito o utilizzato le risorse genetiche fosse autorizzato a farlo in base al Protocollo di Nagoya. Ciò è importante in particolare anche quando l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto nella giurisdizione di un Paese terzo o quando sono riprese risorse genetiche già utilizzate da raccolte ex situ. Lo scopo è di evitare che Paesi terzi o raccolte ex situ diventino piattaforme di scambio di risorse genetiche acquisite illegalmente secondo il Protocollo di Nagoya. Devono inoltre essere registrate anche informazioni che dimostrino che i benefici sono condivisi in modo giusto ed equo. A tal fine devono essere conservati almeno i contratti ABS o i documenti in cui sono stati definiti i MAT.
51 FF 2006 1, pagg. 77-78: «Il termine «fonte» (source) va inteso nel senso più ampio possibile e comprende il luogo geografico d’origine conformemente al considerando 27 della Direttiva CE sulla biotecnologia, il «Paese d’origine delle risorse genetiche» (country of origin) e il «Paese fornitore di risorse genetiche» ai sensi dell’articolo 2 CBD nonché altre fonti come per esempio banche di geni, orti botanici, banche di dati e pubblicazioni scientifiche. Infine come fonte delle risorse genetiche può essere indicato anche il sistema multilaterale istituito dal Trattato internazionale della FAO. … Di conseguenza come fonte ai sensi dell’articolo 49a D-LBI va indicato in primo luogo il Paese che fornisce le risorse genetiche o la comunità indigena e locale dalla quale proviene il sapere tradizionale.»