Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2.4 Articolo 23o – Obbligo di notifica

Per favorire il rispetto delle norme interne in materia di ABS, ogni Parte deve adottare misure per vigilare sull’utilizzazione delle risorse genetiche (art. 17 del Protocollo). In primo piano vi è la designazione di uno o più cosiddetti punti di controllo («checkpoint»), incaricati di raccogliere o ricevere informazioni in relazione al rispetto delle norme interne in materia di ABS (cfr. anche n. 2.4). L’articolo 23o LPN serve ad attuare queste disposizioni. A tal fine, l’UFAM istituisce un servizio di notifica centrale, al quale deve essere notificato il rispetto dell’obbligo di diligenza prima dell’autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate oppure, se non è richiesta un’autorizzazione, prima della loro commercializzazione. Tale notifica può essere inoltrata alle autorità e i dati non riservati, come le risorse genetiche utilizzate e la loro fonte, possono essere pubblicati. Il rispetto dell’obbligo di notifica deve inoltre poter essere verificato presso altri servizi.

Il capoverso 1 definisce cosa deve essere notificato dove e quando. Esso stabilisce

che il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate oppure, se non è richiesta un’autorizzazione, prima della loro commercializzazione. Per agevolare le notifiche è prevista una semplice banca dati elettronica presso l’UFAM, in cui gli utenti possano immettere le informazioni direttamente. È prevista la possibilità di riscuotere un emolumento per la notifica. In via di principio, la notifica comprende le informazioni che devono essere registrate secondo l’articolo 23n e concerne coloro che utilizzano risorse genetiche o traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione (cfr. n. 5.2.3). Per favorire la ricerca e l’innovazione e in conformità con il Protocollo di Nagoya (art. 8) e la CBD (art. 12), l’obbligo di notifica si applica solo prima dell’autorizzazione di immissione in commercio o della commercializzazione delle risorse genetiche utilizzate. Rientra nella commercializzazione in particolare la vendita di risorse genetiche utilizzate e qualsiasi altro negozio giuridico che trae benefici monetari dalle risorse genetiche utilizzate, ad esempio mediante licenze, contratti di pegno o simili. Siccome la notifica deve avvenire prima della commercializzazione, l’obbligo di notifica scatta in particolare anche già al momento della domanda di un’autorizzazione di immissione in commercio (cfr. anche i commenti al cpv. 3 sotto). Per aumentare la certezza del diritto per gli utenti deve inoltre essere possibile una notifica volontaria anche se non è prevista alcuna commercializzazione, ad esempio in caso di progetti di ricerca non commerciali. L’obbligo di notifica non è invece applicabile alle domande di brevetto. Da un lato nella legge sui brevetti vi è già un obbligo di trasparenza sulla fonte (cfr. n. 1.4), che con un obbligo di notifica supplementare presso l’UFAM sarebbe duplicato inutilmente, e dall’altro le domande di brevetto sono di norma presentate molto prima della commercializzazione; buona parte dei brevetti rilasciati e delle invenzioni da esse tutelate non sfociano neppure in una commercializzazione. Inoltre i brevetti concedono al titolare unicamente un diritto di divieto, in modo tale da escludere terzi dall’uso dell’invenzione tutelata; a differenza delle autorizzazioni di immissione in commercio i brevetti non concedono invece al titolare alcun diritto di uso. Come già menzionato sopra, occorre tuttavia tener presente che i negozi giuridici legati a brevetti che generano benefici monetari (p. es. il rilascio di licenze) fanno scattare l’obbligo di notifica all’UFAM.

Il capoverso 2 stabilisce che la notifica può essere inoltrata a terzi e che alcune delle informazioni notificate possono essere pubblicate. Secondo l’articolo 15