Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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fica e a presentarle il numero di registro entro il termine della procedura di omologazione. La procedura di autorizzazione non subisce pertanto inutili ritardi. In mancanza di una conferma della notifica entro il termine della procedura non è però rilasciata alcuna autorizzazione. I servizi che verificano il rispetto dell’obbligo di notifica inoltrano inoltre i dati forniti dal richiedente al servizio centrale presso l’UFAM. Fatta eccezione per questo scambio di informazioni, la verifica dell’obbligo di notifica non comporta praticamente alcun onere supplementare nelle procedure esistenti. Il servizio centrale presso l’UFAM può verificare il rispetto dell’obbligo di notifica in particolare in caso di presunta violazione ed eseguire le disposizioni della LPN anche nei casi in cui non sussiste alcuna procedura di autorizzazione di immissione in commercio (cfr. anche n. 5.2.8). Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di notifica se la verifica del rispetto dell’obbligo di diligenza è garantita in altro modo, come in caso di introduzione di un regime di accesso alle risorse genetiche in Svizzera (cfr. art. 23q LPN) o in relazione a procedure straniere, ad esempio all’interno dell’Unione europea.

5.2.5 Articolo 23p – Conoscenze tradizionali

Come già indicato al numero 2.7, il Protocollo si applica anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche (cfr. in particolare gli artt. 3, 5 cpv. 5, 7, 12 e 16 del Protocollo). In via di principio, le misure introdotte con gli articoli 23n e 23o LPN si applicano quindi anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche delle comunità indigene o locali. In questo contesto nelle norme interne in materia di ABS possono rientrare anche gli accordi stipulati da comunità indigene e locali in merito all’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici. Come per l’utilizzazione delle risorse genetiche, il Consiglio federale designerà le informazioni minime che dovranno essere registrate ed eventualmente inoltrate per rispettare l’obbligo di diligenza relativo alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Devono essere registrate o conservate almeno la fonte delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nonché, se del caso, documenti relativi all’approvazione delle comunità indigene e locali e alla condivisione dei benefici.

5.2.6 Articolo 23q – Risorse genetiche entro i confini nazionali

Secondo l’articolo 15 capoverso 5 della CBD e l’articolo 6 capoverso 1 del Protocollo di Nagoya, l’accesso alle risorse genetiche presuppone un consenso informato preventivo della Parte interessata, a meno che tale Parte non abbia deciso altrimenti (cfr. anche n. 2.2). A complemento della norma di delega a favore del Consiglio federale concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, prevista nel messaggio sulla politica agricola 2014- 201761, con l’articolo 23q LPN il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare l’accesso alle risorse genetiche entro i confini nazionali anche per altri settori, e più esattamente a subordinare l’accesso a un’approvazione preliminare e a una condivisione giusta ed equa dei benefici ottenuti (cpv. 2). Se il Consiglio federale si avva-

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