Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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naturali regionali (art. 23g LPN) o l’utilizzazione commerciale di piante e animali (art. 19 LPN). La possibilità di inserire le disposizioni giuridiche in altre leggi o di creare una legge ad hoc è stato esaminata, ma si è rivelata nettamente meno adatta di una revisione parziale della LPN a causa del campo d’applicazione e del nesso materiale con altre leggi (in particolare la LPAmb e la LIG) nonché della proporzionalità (una legge autonoma). La LPN va pertanto completata con un nuovo capo IIIc, dedicato al tema delle risorse genetiche. In base a tale aggiunta dovranno poi essere emanate disposizioni di applicazione a livello di ordinanza (cfr. n. 5.2.3‒5.2.6).
Con il completamento della LPN, la Svizzera introdurrà in primo luogo un obbligo di diligenza che obbligherà coloro che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizzano risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse o traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione a rispettare le norme interne in materia di ABS delle altri Parti e condividere i benefici in modo giusto ed equo (in adempimento degli artt. 5, 15 e 16; cfr. n. 2.3 e 2.4 sopra). In secondo luogo la Svizzera istituirà un servizio centrale, a cui sarà notificato il rispetto dell’obbligo di diligenza prima dell’autorizzazione di immissione in commercio o della commercializzazione delle risorse o delle conoscenze utilizzate, e designerà altri servizi presso i quali sarà verificato il rispetto dell’obbligo di notifica (obbligo di notifica in adempimento dell’art. 17; cfr. n. 2.5 sopra). In terzo luogo la Svizzera avrà la possibilità di disciplinare l’accesso alle proprie risorse genetiche entro i confini nazionali e di partecipare ai benefici risultanti (in adempimento degli artt. 6 e 8 del Protocollo; cfr. n. 2.2 sopra). Saranno inoltre adeguate le disposizioni esecutive e penali della LPN. Il testo delle nuove disposizioni ricalca ampiamente quello del Protocollo e anche la terminologia va intesa conformemente alle definizioni del Protocollo (n. 2.1).
5.2 Commento alle singole disposizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
5.2.1 Ingresso
Conformemente al completamento della LPN in adempimento del Protocollo di Nagoya, quest’ultimo va menzionato nell’ingresso. L’ingresso vigente va inoltre adeguato alla Costituzione federale del 18 aprile 199950 (Cost.), completamente riveduta, e alla nuova prassi. La Commissione di redazione del Parlamento ha deciso che l’ingresso delle leggi federali emanate prima dell’entrata in vigore della nuova Costituzione sono adeguate formalmente in occasione delle revisioni parziali. In base alla prassi vigente, nell’ingresso delle leggi federali sono menzionate unicamente le disposizioni costituzionali formali attributive di competenze, che autorizzano ad emanare norme di diritto; se ciò non vale per l’intero articolo, bensì solo per singoli capoversi o lettere, sono menzionati solo questi. Le disposizioni costituzionali materiali che devono essere concretizzate o si applicano al settore del diritto corrispondente non rientrano nelle basi giuridiche. Anche la LPN va adeguata a questa prassi: va pertanto menzionato quale disposizione formale attributiva di competenze solo l’articolo 78 capoverso 4 Cost.
50 RS 101