Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2.2 Articolo 1 – Frase introduttiva e lettera dbis

Siccome la finalità del Protocollo di Nagoya non è menzionata espressamente nell’articolo sullo scopo della LPN, l’articolo 1 va completato con una nuova lettera dbis, che stabilisce che la LPN mira in particolare anche a promuovere gli obiettivi della CBD mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. Contemporaneamente, il rimando nella frase introduttiva dell’articolo 1 è adeguato alla Costituzione federale completamente riveduta.

5.2.3 Articolo 23n – Obbligo di diligenza

In adempimento del Protocollo di Nagoya (artt. 5, 15 e 16), con l’articolo 23n è introdotto nella LPN un obbligo di diligenza. Esso prevede che chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione debba usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire la legalità dell’accesso alle risorse e la giusta ed equa condivisione dei benefici ottenuti (cpv. 1). L’utilizzazione delle risorse genetiche è definita al capoverso 2. L’accesso è legale se è in accordo con le norme interne in materia di ABS della Parte del Protocollo di Nagoya che ha messo a disposizione le risorse o le conoscenze (cpv. 3). Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza le informazioni che devono essere registrate ed eventualmente inoltrate agli utenti successivi ai fini del rispetto dell’obbligo di diligenza (cpv. 4).

I capoversi 1 e 2 descrivono il campo d’applicazione dell’obbligo di diligenza,

precisando a chi si applica e a cosa si riferisce. L’obbligo di diligenza si applica sia a coloro che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizzano risorse genetiche conformemente che a coloro che traggono benefici diretti dall’utilizzazione di risorse genetiche. Dal capoverso 2, che rispecchia la definizione di «utilizzazione delle risorse genetiche» dell’articolo 2 del Protocollo di Nagoya, emerge che coloro che utilizzano risorse genetiche sono coloro che svolgono attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche (cfr. anche

n. 2.1). Tra di essi figurano in primo luogo i ricercatori presso le università, l’industria o altre istituzioni. Non importa se le risorse genetiche sono utilizzate per scopi commerciali o meno. Siccome tuttavia coloro che traggono benefici dall’utilizzazione di risorse genetiche non sono necessariamente le stesse persone che svolgono attività di ricerca e sviluppo sulle risorse genetiche, l’obbligo di diligenza in adempimento dell’articolo 5 del Protocollo di Nagoya deve applicarsi anche a loro. Tra di essi figurano anche coloro che traggono benefici da sostanze biochimiche, sempre che tali benefici provengano dall’utilizzazione di risorse genetiche (p. es. chi commercializza un principio attivo biochimico basato sull’utilizzazione di risorse genetiche in un medicamento o in un cosmetico). Per garantire che il campo d’applicazione dell’obbligo di diligenza (e dell’obbligo di notifica, cfr. art. 23o LPN sotto) resti proporzionato, l’obbligo di diligenza si applica solo a coloro che traggono vantaggi diretti dall’utilizzazione di risorse genetiche.

Di conseguenza, se le risorse genetiche non sono utilizzate ai sensi del capoverso 2 e non sono tratti benefici diretti dalla loro utilizzazione l’obbligo di diligenza non è applicabile. Sussiste così la garanzia che l’impiego di risorse genetiche quali beni di commercio non sottostà all’obbligo di diligenza (cfr. anche n. 2.1). Concretamente,