Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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capoverso 3 del Protocollo di Nagoya, le Parti sono tenute a cooperare in casi di presunta violazione delle norme interne in materia di ABS. Con il presente capoverso è quindi creata la possibilità di inoltrare, in questi casi, informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza alla camera di compensazione (ABS-Clearing House) e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Inoltre, alcune delle informazioni devono poter essere pubblicate. Tra di esse figurano almeno le risorse genetiche utilizzate e la fonte di tali risorse. Possono essere pubblicati anche altri dati non riservati della notifica.

Il capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale designa altri servizi presso i quali è verificato il rispetto dell’obbligo di notifica. Esso può inoltre prevedere

deroghe all’obbligo di notifica. Per consentire la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica è necessario adeguare, sulla scia della modifica della LPN, le ordinanze nell’ambito delle procedure che disciplinano la commercializzazione tra l’altro di risorse genetiche utilizzate. Secondo uno studio commissionato dall’UFAM sulle possibili misure per gli utenti nel diritto federale, in Svizzera vi sono varie procedure di omologazione e autorizzazione che entrano in considerazione52. In relazione alla commercializzazione spiccano in particolare le procedure concernenti l’omologazione di medicamenti53, prodotti fitosanitari54, concimi55, additivi per alimenti per animali56, certi materiali vegetali di moltiplicazione57, derrate alimentari58, biocidi59 e l’utilizzazione di organismi nell’ambiente in generale60. I servizi per la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica comprendono quindi in particolare l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e l’UFAM. Il compito di questi servizi si limita a verificare se il rispetto dell’obbligo di diligenza è stato effettuato all’UFAM o meno e non comprende la verifica del rispetto dell’obbligo di diligenza in sé. È sufficiente rimandare agli obblighi di diligenza e di notifica secondo la LPN (art. 23n–p) nelle ordinanze corrispondenti e prevedere l’obbligo di indicare nei moduli di domanda se sono state utilizzate risorse genetiche e se è stata effettuata o meno una notifica. In caso di obbligo di notifica, il richiedente può indicare il numero di registro rilasciato dal servizio centrale quale conferma della notifica e del rispetto dell’obbligo di diligenza. Se l’autorità competente per l’autorizzazione constata che non è stata effettuata alcuna notifica al servizio di notifica centrale, benché fosse obbligatoria, invita il richiedente a effettuare la noti-

52Cfr. Kraus Daniel/Rüssli Markus, Access and Benefit Sharing User Measures in the Swiss

Legal Order, UFAM, 2009.

53Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (OM; RS 812.212.21)

54Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosani-

tari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161)

55Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza del DFE

sul libro dei concimi, OLCon; RS 916.171)

56Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato

degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA; RS 916.307)

57Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del

materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione; RS

916.151)

58Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS

817.02)

59 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12)

60 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911).