Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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lesse di tale possibilità, anche la Svizzera potrebbe partecipare ai benefici derivanti dall’utilizzazione della sua biodiversità. Inoltre, accanto alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche tra gli obiettivi della CBD e del Protocollo di Nagoya figurano anche la conservazione e l’uso sostenibile di tali risorse. Il capoverso 2 offre quindi alla Confederazione la possibilità di sostenere la conservazione delle risorse genetiche in Svizzera e il loro uso sostenibile anche al di fuori dell’agricoltura (p. es. raccolte di ceppi di microrganismi provenienti da campioni ambientali svizzeri).

Il Consiglio federale si avvarrà di tale facoltà e per quali risorse genetiche introdurrà eventualmente un regime di accesso? Dipenderà dai risultati di accertamenti approfonditi. In particolare bisognerà esaminare se i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche indigene sia abbastanza importante per giustificare l’introduzione di una procedura di accesso. Se dovesse emergere che l’introduzione di una tale procedura conviene, occorrerebbe rispettare l’articolo 6 del Protocollo di Nagoya. Inoltre la procedura dovrebbe essere impostata in modo tale che i permessi o i documenti equivalenti siano inoltrati alla camera di compensazione ABS quali prove delle decisioni nel senso di certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale (art. 17 par. 2 del Protocollo). Bisognerebbe anche prevedere semplificazioni dell’accesso alle risorse genetiche per la ricerca non commerciale, garantire un accesso rapido alle risorse genetiche in situazioni di emergenza e tener conto dell’importanza delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (art. 8 del Protocollo; cfr. anche n. 2.2).

5.2.7 Articolo 24a – Disposizioni penali

Secondo il nuovo capoverso 1 dell’articolo 24a LPN, chi fornisce indicazioni false o non adempie all’obbligo di notifica intenzionalmente può essere punito con una multa fino a 100 000 franchi e in caso di negligenza con una multa fino a 40 000 franchi. Nell’ambito dell’esecuzione degli obblighi di diligenza e di notifica di cui all’articolo 24h capoverso 3 LPN, la Confederazione potrà inoltre decidere atti di amministrazione per assicurare l’adempimento degli obblighi. Potrà ad esempio ordinare alle persone inadempienti di richiedere l’approvazione necessaria per l’utilizzazione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse o di concludere un accordo sulla condivisione dei benefici a posteriori. Se tali obblighi non saranno adempiuti, la Confederazione potrà anche vietare l’impiego delle risorse genetiche utilizzate o delle conoscenze tradizionali associate a esse come pure, in combinato disposto con l’articolo 292 del Codice penale (CP)62, sporgere querela nei confronti della persona inadempiente. Ciò consentirà di favorire l’osservanza dell’obbligo di diligenza in particolare anche nell’ambito dell’utilizzazione non commerciale delle risorse genetiche. Con queste misure sono attuati gli articoli 5 paragrafi 2, 3 e 5, 15 paragrafo 2, 16 paragrafo 2 e 17 paragrafo 1 lettera a cifra ii secondo periodo del Protocollo di Nagoya.

62 RS 311.0